Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
(GU n. 151 del 2-7-2009 )
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 33, 87 e 117 della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relative al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);
Visto l’articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);
Visto l’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare, il comma 3 che prevede la predisposizione di un piano programmatico di interventi e misure finalizzati ad un piu’ razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili e ad una maggiore efficacia ed efficienza del sistema scolastico ed, al comma 4, che, in attuazione del predetto piano e in relazione agli interventi e alle misure annuali ivi individuati, prevede l’adozione di uno o piu’ regolamenti ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l’articolo 4 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;
Visto l’articolo 3 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, che ha disposto il differimento all’anno scolastico 2010/2011, previa apposita intesa in sede di Conferenza unificata, dell’attivita’ di dimensionamento della rete scolastica con particolare riferimento ai punti di erogazione del servizio scolastico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, con il quale sono stati fissati criteri e parametri per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante regolamento recante norme in materia di autonomia scolastica;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 24 luglio 1998, n. 331, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell’11 novembre 1998, recante norme sul dimensionamento della rete scolastica e sulla formazione delle classi;
Vista la sentenza n. 13 del 18 dicembre 2003 – 13 gennaio 2004 della Corte Costituzionale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – 1ª serie speciale – n. 3, del 21 gennaio 2004;
Visto il piano programmatico di cui all’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, predisposto dal Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2008;
Sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 28 gennaio 2009;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 2 febbraio 2009;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2009;
Sulla proposta del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, per i rapporti con le regioni e per la pubblica amministrazione e l’innovazione;
Emana il seguente regolamento:
TITOLO I
RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA
Art. 1.
Criteri e parametri relativi al dimensionamento delle istituzioni autonome
1. Alla definizione dei criteri e dei parametri per il dimensionamento della rete scolastica e per la riorganizzazione dei punti di erogazione del servizio scolastico, si provvede con decreto, avente natura regolamentare, del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all’articolo 64, comma 4-quinquies, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. Dall’attuazione del dimensionamento della rete scolastica e dei punti di erogazione del servizio, con particolare riferimento alla riduzione di quelli sottodimensionanti rispetto ai parametri previsti ai sensi dei decreti del Ministro della pubblica istruzione in data 15 marzo 1997, n. 176, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 209 dell’8 settembre 1997, e in data 24 luglio 1998, n. 331, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 264 dell’11 novembre 1998, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, rilevati per l’anno scolastico 2008/2009, deve conseguire una economia di spesa non inferiore a 85 ml di euro entro l’anno scolastico 2011/2012, che andra’ condivisa con le regioni e le autonomie locali attraverso l’intesa di cui al comma 1.
3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, continua ad applicarsi la disciplina vigente, con particolare riferimento ai criteri ed ai parametri previsti dai citati decreti del Ministro della pubblica istruzione in data 15 marzo 1997, n. 176, e in data 24 luglio 1998, n. 331, e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 giungo 1998, n. 233.
TITOLO II
RAZIONALE ED EFFICACE UTILIZZO DELLE RISORSE UMANE DELLA SCUOLA
CAPO I
Definizione degli organici e formazione delle classi nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado
Art. 2.
Definizioni degli organici
1. Le disposizioni del presente Capo si applicano alle scuole dell’infanzia e alle istituzioni di ogni ordine e grado, comprese quelle annesse ai convitti nazionali e agli educandati statali.
2. Le dotazioni organiche complessive sono definite annualmente sia a livello nazionale che per ambiti regionali tenuto conto degli assetti ordinamentali, dei piani di studio e delle consistenze orarie previsti dalle norme in vigore, in base:
a) alla previsione dell’entita’ e della composizione della popolazione scolastica e con riguardo alle esigenze degli alunni disabili e degli alunni di cittadinanza non italiana;
b) al grado di densita’ demografica delle varie province di ciascuna regione e della distribuzione della popolazione tra i comuni di ogni circoscrizione provinciale;
c) alle caratteristiche geo-morfologiche dei territori interessati e alle condizioni socioeconomiche e di disagio delle diverse realta’;
d) all’articolazione dell’offerta formativa;
e) alla distribuzione degli alunni nelle classi e nei plessi sulla base di un incremento del rapporto medio, a livello nazionale, alunni/classe di 0,40 da realizzare nel triennio 2009-2011;
f) alle caratteristiche dell’edilizia scolastica.
3. Le dotazioni di cui al comma 2 sono determinate, altresi’, con l’osservanza dei criteri e dei parametri previsti dal presente regolamento. Le dotazioni dell’istruzione secondaria di I e II grado sono inoltre determinate con riguardo alle diverse discipline ed attivita’ contenute nei curricoli delle singole istituzioni.
4. La determinazione e la distribuzione delle dotazioni organiche tra le regioni tengono conto, sentita la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dei criteri e dei parametri di cui ai commi 2 e 3.
5. I dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali provvedono alla ripartizione delle consistenze organiche a livello provinciale, avendo cura di promuovere interlocuzioni e confronti con le regioni e con gli enti locali al fine di realizzare una piena coerenza tra le previsioni programmatiche del piano regionale di localizzazione delle istituzioni scolastiche e dell’offerta formativa e l’attribuzione delle risorse. L’assegnazione delle risorse e’ effettuata con riguardo alle specifiche esigenze ed alle diverse tipologie e condizioni di funzionamento delle istituzioni scolastiche, nonche’ alle possibilita’ di impiego flessibile delle stesse risorse, in coerenza con quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. Nella determinazione dei contingenti provinciali di organico si tiene conto delle condizioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, con particolare riguardo ai comuni montani e alle piccole isole, nonche’ alle aree che presentano elevati tassi di dispersione e di abbandono. La presente disposizione, al fine di garantire la continuita’ del servizio, resta efficace fino all’adozione, da parte della regione interessata, delle norme legislative necessarie ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, nonche’ di un apparato istituzionale idoneo allo svolgimento delle funzioni assegnate.
6. I dirigenti dell’Amministrazione scolastica e i dirigenti scolastici sono responsabili del rispetto dei criteri e dei parametri relativi alla formazione delle classi.
CAPO II
Disposizioni comuni a tutti gli ordini e gradi di istruzione
Art. 3.
Costituzione delle classi iniziali di ciclo
1. Le classi iniziali di ciclo delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado e le sezioni di scuola dell’infanzia, sono costituite con riferimento al numero complessivo degli alunni iscritti.
Determinato il numero delle predette classi e sezioni, il Dirigente scolastico procede all’assegnazione degli alunni alle stesse secondo le diverse scelte effettuate, sulla base dell’offerta formativa della scuola e, comunque, nel limite delle risorse assegnate.
2. Per il solo anno scolastico 2009-2010 restano confermati i limiti massimi di alunni per classe previsti dal decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 24 luglio 1998, n. 331, e successive modificazioni, per le istituzioni scolastiche individuate in un apposito piano generale di riqualificazione dell’edilizia scolastica adottato dal Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Art. 4.
Disposizioni per assicurare stabilita’ alla previsione delle classi e costituzione delle classi in organico di fatto
1. Al fine di dare stabilita’ alla previsione delle classi, riducendo al massimo gli scostamenti tra il numero delle classi previsto ai fini della determinazione dell’organico di diritto e quello delle classi effettivamente costituite all’inizio di ciascun anno scolastico, e’ consentito derogare, in misura non superiore al 10 per cento, al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal presente regolamento.
2. I dirigenti scolastici possono disporre incrementi del numero delle classi dell’istruzione primaria e dell’istruzione secondaria solo in caso di inderogabili necessita’ legate all’aumento effettivo del numero degli alunni rispetto alle previsioni, previa autorizzazione del dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale, secondo i criteri ed i parametri di cui al presente regolamento.
Art. 5.
Classi con alunni in situazione di disabilita’
1. Le dotazioni organiche complessive dei posti di sostegno restano definite ai sensi dell’articolo 2, commi 413 e 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. I dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali, sentite le regioni, gli enti locali e le altre istituzioni competenti e soggetti aventi titolo, individuano le modalita’ di distribuzione delle risorse utili all’integrazione degli alunni disabili, anche attraverso la costituzione di reti di scuole, e stabiliscono la dotazione organica per la scuola dell’infanzia e per ciascun grado di istruzione, nei limiti delle consistenze indicate nel decreto annuale del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e del Ministro dell’economia e delle finanze concernente la determinazione degli organici del personale docente.
La presente disposizione, al fine di garantire la continuita’ del servizio, resta efficace fino all’adozione da parte della regione interessata delle norme legislative necessarie ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, nonche’ di un apparato istituzionale idoneo allo svolgimento delle funzioni assegnate.
2. Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilita’ sono costituite, di norma, con non piu’ di 20 alunni, purche’ sia esplicitata e motivata la necessita’ di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili, e purche’ il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall’insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola. L’istituzione delle predette classi deve in ogni caso far conseguire le economie previste nei tempi e nelle misure di cui all’articolo 64, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
3. L’istituzione delle classi e delle sezioni secondo i criteri ed i parametri di cui ai commi 1 e 2 e’ effettuata nel limite delle dotazioni organiche complessive stabilite con il decreto annuale del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e del Ministro dell’economia e delle finanze relativo alla determinazione delle dotazioni organiche del personale docente.
4. Si applicano gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006, n. 185, emanato in applicazione dell’articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.
Art. 6.
Classi funzionanti presso ospedali e istituti di cura
1. In applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 12, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali, d’intesa con le aziende sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, possono autorizzare il funzionamento di classi di scuola primaria e secondaria di I grado per i minori ricoverati presso ospedali e istituti di cura. Alle suddette classi possono essere ammessi anche gli alunni accolti in ricovero giornaliero.
2. Per il funzionamento delle classi di cui al comma 1, i dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali individuano le forme organizzative piu’ idonee, ivi compresa l’attivazione delle classi con alunni iscritti ad anni di corso diversi, in relazione al numero degli obbligati alla frequenza di cui si prevede il ricovero nel corso dell’anno scolastico.
3. Limitatamente alle sezioni ospedaliere dell’istruzione di II grado, di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 28 novembre 2001, n. 168, istituite presso luoghi di cura e di degenza, la determinazione delle dotazioni organiche, sia per gli insegnamenti comuni di cui all’ articolo 4, comma 3 dello stesso decreto, sia per le aree di indirizzo, e’ effettuata in organico di diritto avendo esclusivo riguardo alle risorse umane e alle professionalita’ ritenute indispensabili per la piu’ corretta e proficua azione didattica in ambiente di cura.
4. Alle classi di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano i limiti previsti dagli articoli 10, 11 e 16.
Art. 7.
Formazione delle classi e corsi per l’istruzione degli adulti
1. Per la formazione delle classi e dei corsi per l’istruzione degli adulti non si tiene conto degli iscritti ma della serie storica degli studenti scrutinati, di quelli ammessi agli esami finali, nonche’ di quelli che hanno conseguito una certificazione relativa ai saperi e alle competenze previsti per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, di cui al regolamento emanato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139.
Art. 8.
Disposizioni relative a scuole in situazioni disagiate
1. Nelle scuole funzionanti nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle zone abitate da minoranze linguistiche, nelle aree a rischio di devianza minorile o caratterizzate dalla rilevante presenza di alunni con particolari difficolta’ di apprendimento e di scolarizzazione, possono essere costituite classi uniche per anno di corso e indirizzo di studi con numero di alunni inferiore a quello minimo e massimo stabilito dagli articoli 10, 11 e 16.
CAPO III
Disposizioni specifiche per i diversi gradi di scuole
Art. 9.
Disposizioni relative alla scuola dell’infanzia
1. Le scuole sono organizzate in modo da far confluire in sezioni distinte i bambini che seguono i diversi modelli orario di funzionamento. Al fine della progressiva generalizzazione del servizio le eventuali economie realizzate, rispetto alla consistenza complessiva dell’organico determinato per l’anno scolastico 2008-2009, sono totalmente utilizzate per ampliare le opportunita’ educative offerte alle famiglie.
2. Le sezioni di scuola dell’infanzia sono costituite, di norma, salvo il disposto di cui all’articolo 5, commi 2 e 3, con un numero di bambini non inferiore a 18 e non superiore a 26.
3. Ove non sia possibile ridistribuire i bambini tra scuole viciniori, eventuali iscrizioni in eccedenza sono ripartite tra le diverse sezioni della stessa scuola senza superare, comunque, le 29 unita’ per sezione, escludendo dalla redistribuzione le sezioni che accolgono alunni con disabilita’. Per l’anno scolastico 2009/2010 restano confermati i limiti massimi di alunni per sezione previsti dall’articolo 14 del decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 24 luglio 1998, n. 331, e successive modificazioni.
Art. 10.
Disposizioni relative alla scuola primaria
1. Salvo il disposto dell’articolo 5, commi 2 e 3, le classi di scuola primaria sono di norma costituite con un numero di alunni non inferiore a 15 e non superiore a 26, elevabile fino a 27 qualora residuino resti. Le pluriclassi sono costituite da non meno di 8 e non piu’ di 18 alunni. Per il solo anno scolastico 2009/2010 restano confermati i limiti massimi di alunni per classe previsti dall’articolo 15 del decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 24 luglio 1998, n. 331, e successive modificazioni, per le istituzioni scolastiche individuate in un apposito piano generale di riqualificazione dell’edilizia scolastica adottato dal Ministro dell’ istruzione, dell’universita’ e della ricerca, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze.
2. Il tempo pieno viene confermato nei limiti dell’organico determinato per l’anno scolastico 2008/2009. Possono disporsi eventuali incrementi subordinatamente ad una verifica preventiva da parte del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, anche con le modalita’ previste dal comma 6, della sussistenza di economie aggiuntive realizzate per effetto degli interventi definiti con il regolamento concernente la revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del primo ciclo dell’istruzione, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui all’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
3. Nelle scuole nelle quali si svolgono anche attivita’ di tempo pieno, il numero complessivo delle classi e’ determinato sulla base del totale degli alunni iscritti. Successivamente si procede alla definizione del numero delle classi a tempo pieno sulla base delle richieste delle famiglie. Qualora il numero delle domande di tempo pieno ecceda la ricettivita’ di posti/ alunno delle classi da formare, spetta ai consigli di istituto l’indicazione dei criteri di ammissione.
4. Nelle scuole e nelle sezioni staccate funzionanti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche possono essere costituite classi, per ciascun anno di corso, con un numero di alunni inferiore al numero minimo previsto al comma 1 e comunque non inferiore a 10 alunni.
5. L’insegnamento della lingua inglese e’ affidato ad insegnanti di classe della scuola primaria specializzati. Gli insegnanti attualmente non specializzati sono obbligati a partecipare ad appositi corsi triennali di formazione linguistica, secondo le modalita’ definite dal relativo piano di formazione. I docenti dopo il primo anno di formazione, sono impiegati preferibilmente nelle prime due classi della scuola primaria e sono assistiti da interventi periodici di formazione linguistica e metodologica, anche col supporto di strumenti e dotazioni multimediali. Fino alla conclusione del piano di formazione, e comunque fino all’anno scolastico 2011/2012, sono utilizzati, in caso di carenza di insegnanti specializzati, insegnanti sempre di scuola primaria specialisti esterni alle classi, per l’intero orario settimanale di docenza previsto dal vigente CCNL.
6. L’istituzione delle classi secondo i criteri ed i parametri di cui ai commi da 1 a 5 e’ effettuata nel limite delle dotazioni organiche complessive di cui all’annuale decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e del Ministro dell’economia e delle finanze relativo alla determinazione delle dotazioni organiche del personale docente.
7. In presenza di particolari ed eccezionali esigenze, ove non sia possibile procedere all’aggregazione delle diverse frazioni di orario tra plessi della medesima istituzione scolastica, sono costituiti posti orario, anche per l’insegnamento del sostegno, di consistenza inferiore all’orario settimanale di insegnamento.
Art. 11.
Disposizioni relative all’istruzione secondaria di primo grado
1. Le classi prime delle scuole secondarie di I grado e delle relative sezioni staccate sono costituite, di norma, con non meno di 18 e non piu’ di 27 alunni, elevabili fino a 28 qualora residuino eventuali resti. Si procede alla formazione di un’unica prima classe quando il numero degli alunni iscritti non supera le 30 unita’. Per il solo anno scolastico 2009/2010 restano confermati i limiti massimi di alunni per classe previsti dall’articolo 16 del decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 24 luglio 1998, n. 331, e successive modificazioni, per le istituzioni scolastiche individuate in un apposito piano generale di riqualificazione dell’edilizia scolastica adottato dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze.
2. Si costituisce un numero di classi seconde e terze pari a quello delle prime e seconde di provenienza, sempreche’ il numero medio di alunni per classe sia pari o superiore a 20 unita’. In caso contrario, si procede alla ricomposizione delle classi, secondo i criteri indicati nel comma 1.
3. Possono essere costituite classi, per ciascun anno di corso, con un numero di alunni inferiore ai valori minimi stabiliti dai commi 1 e 2 e comunque non al di sotto di 10, nelle scuole e nelle sezioni staccate funzionanti nei comuni montani, nelle piccole isole, nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche.
4. Nelle scuole e nelle sezioni staccate funzionanti nei comuni montani, nelle piccole isole, nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche possono essere costituite classi anche con alunni iscritti ad anni di corso diversi, qualora il numero degli alunni obbligati alla frequenza dei tre anni di corso non consenta la formazione di classi distinte. In tale caso gli organi collegiali competenti stabiliscono i criteri di composizione delle classi, che non possono contenere piu’ di 18 alunni e programmano interventi didattici funzionali al particolare modello organizzativo.
Art. 12.
Classi a tempo prolungato nella scuola secondaria di I grado
1. Le classi a tempo prolungato sono autorizzate nei limiti della dotazione organica assegnata a ciascuna provincia e tenendo conto delle esigenze formative globalmente accertate, per un orario settimanale di insegnamenti e attivita’ di 36 ore. In via eccezionale puo’ essere autorizzato un orario settimanale fino ad un massimo di 40 ore solo in presenza di una richiesta maggioritaria delle famiglie e in base a quanto previsto al comma 2. Possono disporsi eventuali incrementi di posti, subordinatamente ad una verifica preventiva da parte del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, della sussistenza di economie aggiuntive realizzate per effetto degli interventi definiti con il regolamento concernente la revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del primo ciclo dell’istruzione, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui all’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. In mancanza di servizi e strutture idonee che consentano lo svolgimento di attivita’ in fasce orarie pomeridiane di un corso intero, non sono autorizzate classi a tempo prolungato.
3. Nelle scuole e nelle sezioni staccate nelle quali si svolgono anche attivita’ di tempo prolungato, il numero complessivo delle classi si determina sulla base del totale degli alunni iscritti secondo i criteri di cui all’articolo 11. Successivamente si procede alla determinazione del numero delle classi a tempo prolungato sulla base delle richieste delle famiglie. Qualora il numero delle domande di tempo prolungato ecceda la recettivita’ di posti/alunno delle classi da formare, e’ rimessa ai consigli di istituto l’indicazione dei criteri di ammissione.
Art. 13.
Corsi ad indirizzo musicale
1. I corsi ad indirizzo musicale, ricondotti ad ordinamento a decorrere dall’anno scolastico 1999-2000 dall’articolo 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono regolati dal decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 6 agosto 1999, n. 201, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 6 ottobre 1999, ed assicurano l’insegnamento di quattro diversi strumenti musicali.
Art. 14.
Cattedre di lingue straniere nella scuola secondaria di I grado
1. In tutte le classi della scuola secondaria di I grado e’ impartito l’insegnamento della lingua inglese per tre ore settimanali e l’insegnamento di una seconda lingua comunitaria per due ore settimanali, ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. A decorrere dall’anno scolastico 2009-2010, a richiesta delle famiglie e compatibilmente con le disponibilita’ di organico e l’assenza di esubero dei docenti della seconda lingua comunitaria, e’ introdotto l’insegnamento potenziato dell’inglese per 5 ore settimanali complessive utilizzando anche le ore d’insegnamento della seconda lingua comunitaria. Per gli alunni stranieri non in possesso delle necessarie conoscenze e competenze nella lingua italiana, il relativo insegnamento, nel rispetto dell’autonomia delle scuole, e’ rafforzato anche utilizzando il monte ore settimanale destinato alla seconda lingua comunitaria.
2. L’offerta dell’insegnamento della seconda lingua comunitaria tiene conto della presenza di docenti con contratto a tempo indeterminato nella scuola. Eventuali richieste di trasformazione delle cattedre della seconda lingua comunitaria possono essere accolte dagli uffici scolastici regionali nel caso in cui la cattedra risulti priva di titolare, non vi siano nella provincia docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in attesa di sede definitiva, o in soprannumero, e, comunque, non si determinino situazioni di soprannumerarieta’.
Art. 15.
Dotazioni organiche relative a sezioni di scuola media funzionanti in situazioni di particolare isolamento
1. Nelle situazioni di particolare isolamento, ove sono funzionanti corsi di preparazione agli esami di idoneita’ o di licenza media con un esiguo numero complessivo di alunni, l’attivita’ didattica e’ organizzata per moduli flessibili, che possono prevedere raggruppamenti anche variabili di alunni. La relativa dotazione organica e’ costituita da 3 cattedre, di cui una dell’area linguistica, una di scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali e una dell’area artistico-espressiva o motoria; quest’ultima viene assegnata solo in base a specifico progetto della scuola.
Art. 16.
Disposizioni relative alla formazione delle classi iniziali negli istituti e scuole di istruzione secondaria di II grado
1. Le classi del primo anno di corso degli istituti e scuole di istruzione secondaria di II grado sono costituite, di norma, con non meno di 27 allievi. A tal fine la previsione del numero delle classi del primo anno di corso in funzione nell’anno scolastico successivo deve essere formulata dividendo per 27 il numero complessivo di alunni iscritti nell’istituto o scuola e tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione:
a) domande di iscrizione presentate;
b) eventuale scostamento tra le iscrizioni e il numero degli studenti effettivamente frequentanti ciascuna scuola nei precedenti anni scolastici;
c) serie storica dei tassi di non ammissione alla classe successiva;
d) ogni altro elemento obiettivamente rilevabile derivante da nuovi insediamenti urbani, tendenze demografiche, livelli di scolarizzazione, istituzione di nuove scuole e nuovi indirizzi di specializzazione.
2. Gli eventuali resti della costituzione di classi con 27 alunni sono distribuiti tra le classi dello stesso istituto, sede coordinata e sezione staccata o aggregata, qualora non sia possibile trasferire in istituti viciniori dello stesso ordine e tipo le domande eccedenti, e senza superare, comunque, il numero di 30 studenti per classe; si costituisce una sola classe quando le iscrizioni non superano le 30 unita’. Per il solo anno scolastico 2009/2010 restano confermati i limiti massimi di alunni per classe previsti dall’articolo 15 del decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 24 luglio 1998, n. 331, e successive modificazioni, per le istituzioni scolastiche individuate in un apposito piano generale di riqualificazione dell’edilizia scolastica adottato dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze.
3. Negli istituti in cui sono presenti ordini di studio o sezioni di diverso tipo, le classi del primo anno di corso si formano separatamente per ogni ordine o sezione di diverso tipo, secondo la procedura di cui ai commi 1 e 2.
4. Il numero delle classi del primo anno di corso e di quelle iniziali dei periodi successivi al primo biennio si determina tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi e corsi di studio, secondo la procedura di cui ai commi 1 e 2.
5. Le classi del primo anno di corso di sezioni staccate, scuole coordinate, sezioni di diverso indirizzo o specializzazione funzionanti con un solo corso debbono essere costituite con un numero di alunni di norma non inferiore a 25.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, e’ consentita la costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio, purche’ le classi stesse siano formate da un numero di alunni complessivamente non inferiore a 27 e il gruppo di alunni di minore consistenza sia costituito da almeno 12 unita’.
Art. 17.
Disposizioni relative alla formazione delle classi intermedie e terminali negli istituti e scuole di istruzione secondaria di II grado
1. Le classi intermedie sono costituite in numero pari a quello delle classi di provenienza degli alunni, purche’ siano formate con un numero medio di alunni non inferiore a 22; diversamente si procede alla ricomposizione delle classi secondo i criteri indicati all’articolo 16.
2. Le classi terminali sono costituite in numero pari a quello delle corrispondenti penultime classi funzionanti nell’anno scolastico in corso al fine di garantire la necessaria continuita’ didattica nella fase finale del corso di studi, purche’ comprendano almeno 10 alunni.
Art. 18.
Educazione fisica negli istituti di istruzione secondaria di II grado
1. Le cattedre di educazione fisica negli istituti di II grado sono costituite in relazione al numero delle classi anziche’ per squadre distinte per sesso. Queste ultime possono essere attivate, su deliberazione del collegio dei docenti, sulla base delle proposte formulate dai docenti di educazione fisica, valutate le attitudini e le esigenze degli alunni, qualora non comportino incrementi di ore o di cattedre.
Art. 19.
Determinazione delle cattedre e dei posti di insegnamento nella scuola secondaria di I e II grado
1. Le cattedre costituite con orario inferiore all’orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l’individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l’unitarieta’ d’insegnamento di ciascuna disciplina.
La riconduzione a 18 ore si intende applicata anche alle classi terze degli istituti professionali per le quali e’ effettuata la riduzione del carico orario delle lezioni a 36 ore settimanali prevista dal decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 25 maggio 2007, n. 41, emanato in applicazione dell’articolo 1, comma 605, lettera f), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I docenti che a seguito della riconduzione delle cattedre a 18 ore vengono a trovarsi in situazione di soprannumerarieta’, sono trasferiti d’ufficio secondo la procedura prevista dal CCNI sulla mobilita’.
2. Per l’ottimale utilizzo delle risorse, dopo la costituzione delle cattedre all’interno di ciascuna sede centrale di istituto e di ciascuna sezione staccata o sede coordinata, si procede alla costituzione di posti orario tra le diverse sedi, della stessa istituzione scolastica e successivamente tra istituzioni scolastiche autonome diverse, secondo il criterio della facile raggiungibilita’.
3. Nei corsi serali eventuali posti orario vengono costituiti prioritariamente utilizzando ore disponibili nei corsi diurni della medesima istituzione scolastica.
4. I dirigenti scolastici, fatte salve le priorita’ indicate ai commi precedenti, prima di procedere alle assunzioni a tempo determinato di propria competenza, attribuiscono spezzoni orario fino a 6 ore ai docenti in servizio nell’istituzione, con il loro consenso, fino ad un massimo di 24 ore settimanali.
CAPO IV
Art. 20.
Personale educativo
1. La consistenza delle dotazioni organiche del personale educativo dei convitti nazionali e degli educandati femminili, nonche’ delle istituzioni convittuali annesse agli istituti tecnici e professionali e’ determinata con riguardo alla somma del numero dei convittori e delle convittrici, nonche’ al numero complessivo dei semiconvittori e delle semiconvittrici.
2. Entro il limite massimo di personale determinato per effetto del conteggio di cui al comma 1, i dirigenti delle istituzioni educative definiscono la ripartizione dei posti da assegnare, distintamente, al personale educativo maschile e a quello femminile.
3. Le dotazioni organiche degli istitutori e delle istitutrici sono determinate rapportando il totale dei convittori e delle convittrici ed il totale dei semiconvittori e delle semiconvittrici, di cui al comma 1, ai seguenti parametri:
a) in presenza di convittori e/o convittrici:
1) con almeno quaranta convittori: cinque posti;
2) con almeno quaranta convittrici: cinque posti;
3) per ogni ulteriore gruppo di dieci convittori e/o convittrici: un posto;
4) per ogni gruppo ulteriore di venti semiconvittori e/o semiconvittrici: un posto;
5) con almeno trenta convittori o convittrici ed almeno quaranta semiconvittori e/o semiconvittrici: sei posti;
6) per ogni gruppo di ottanta convittori e/o convittrici e’ aggiunto un posto oltre quelli di cui al punto 3;
b) in assenza di convittori e/o convittrici:
1) con almeno settanta semiconvittori e/o semiconvittrici: quattro posti;
2) per ogni gruppo ulteriore di venti semiconvittori e/o semiconvittrici : un posto.
4. Qualora l’istituzione educativa sia unica in ambito regionale, i posti di istitutore o istitutrice possono essere assegnati anche in deroga al numero dei convittori e delle convittrici stabilito al comma 3, lettere a), numeri 1 e 2 e lettera b), n. 1). Nel caso previsto dal comma 3, lettera b), n. 1), la dotazione organica e’ costituita esclusivamente da un’unita’ di personale educativo per ogni gruppo di venti semiconvittori e/o semiconvittrici. I dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali possono apportare limitate deroghe ai parametri previsti in relazione al numero di convittori nei soli casi in cui i convitti assicurino il funzionamento nell’arco dell’intera settimana (sette giorni) e nei periodi delle festivita’ scolastiche.
CAPO V
Art. 21.
Scuole in lingua slovena
1. Il dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia definisce con proprio decreto le dotazioni organiche provinciali degli istituti e scuole di lingua slovena, nei limiti delle dotazioni regionali, tenendo conto di quanto previsto dalla legge 23 febbraio 2001, n. 38.
CAPO VI
Disposizioni finali
Art. 22.
Monitoraggio sulle dimensioni delle classi
1. L’osservanza dei contingenti di organico costituisce oggetto di specifico monitoraggio. A tal fine gli Uffici scolastici regionali provvedono alla piena utilizzazione del sistema informativo per la trasmissione dei dati concernenti la determinazione degli organici di diritto e l’adeguamento degli stessi alle situazioni di fatto.
Provvedono, altresi’, all’attivazione dei formali controlli per la verifica dell’esatta osservanza di tutte le norme primarie e regolamentari.
Art. 23.
Utilizzo del personale
1. Qualora dall’attuazione del piano programmatico predisposto per realizzare le previsioni di riduzioni stabilite dall’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si determinino situazioni di esubero di personale docente con contratto a tempo indeterminato, lo stesso e’ utilizzato prioritariamente nell’ambito della scuola di titolarita’ e, in subordine, in ambito provinciale, su posto o frazione di posto eventualmente disponibile per la stessa classe di concorso o classe di concorso affine.
2. Il medesimo personale, in via subordinata, e’ utilizzato su posto o frazione di posto relativo ad altro insegnamento, anche in diverso grado di istruzione e nella scuola dell’infanzia, o su posto di sostegno, per il quale e’ in possesso di abilitazione o di titolo di studio coerente. Lo stesso personale viene posto in mobilita’ professionale qualora sia in possesso di abilitazione o di idoneita’ per altra classe di concorso o altro posto; si procede, altresi’, al trasferimento su posto di sostegno qualora in possesso del previsto titolo di specializzazione. Le modalita’ di attuazione di quanto previsto dal presente comma sono definite in sede negoziale.
3. Ai fini di cui al comma 1 viene effettuata, con apposita modifica al CCNI sulla mobilita’, una riduzione dell’aliquota, che non deve superare il 20 per cento dei posti disponibili, riservata ai trasferimenti interprovinciali; per le medesime finalita’, si tiene conto di quanto previsto, rispettivamente, dai commi 7 e 11 dell’articolo 72 del citato decreto-legge n. 112 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, in materia di trattenimento in servizio oltre il limite di eta’ e di compimento dell’anzianita’ massima contributiva di quaranta anni.
Art. 24.
Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero, in riferimento alle lett. c), d), e) seguenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 1, comma 1, sono abrogati :
a) l’articolo 446, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
b) l’articolo 1, comma 72, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
c) il decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 15 marzo 1997, n. 176;
d) l’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233;
e) i Titoli II, III e IV del decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331;
f) il decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 3 giugno 1999, n. 141;
g) l’articolo 8 del decreto interministeriale 18 dicembre 2001, n. 131;
h) l’articolo 35, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, sono abrogate le disposizioni di legge e di regolamento in contrasto con il presente decreto.
3. Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le disposizioni del presente regolamento non possono essere disapplicate o derogate da norme contrattuali.
Art. 25.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi’ 20 marzo 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Gelmini, Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca
Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze
Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione
Visto, il Guardasigilli: Alfano