Grande soddisfazione del S.A.B., Sindacato Autonomo di Base, espressa tramite il Prof. GIOVANNI FIORENTINO, attuale Segretario Generale dopo l’improvvisa scomparsa del prof. FRANCESCO SOLA, per la sentenza n. 1886/2019 del 13/11/2019 ad opera del Dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO del Tribunale di Castrovillari (CS) per il ricorso ex art. 414 c.p.c., promosso dal docente di ruolo V.M. in un Istituto Superiore di Rossano, contro il MIUR per la mancata attribuzione di n. 6 ore eccedenti, disponibili sulla classe di concorso A017, nell’anno scolastico 2013/14 .
Il fatto
Nell’anno scolastico 2013/14 risultavano 6 ore residue di insegnamento su una classe di concorso cui il nostro iscritto -docente di ruolo- aveva abilitazione. Va segnalato che negli anni precedenti lo stesso era stato sistematicamente assegnatario delle stesse ore di insegnamento disponibili.
Tuttavia, sebbene questi avesse dato la Sua disponibilità anche per l’anno 2013/14 il Dirigente Scolastico dell’Istituto assegnava le ore aggiuntive ad un docente esterno.
Coadiuvato e guidato dal SAB, il docente ricorreva contro tale determinazione del dirigente.
La decisione del Giudice del Tribunale di Castrovillari
Il Giudice, in prima battuta, constatava che ai sensi di quanto disposto dall’art. 22 comma 4 della L. n. 448/2001 “alcun diritto soggettivo perfetto all’assunzione dell’incarico è stato disposto in favore dei docenti in servizio nell’istituzione scolastica presso la quale dovessero residuare frazioni orarie come ore aggiuntive di insegnamento oltre l’orario d’obbligo”. Il Giudice ha, infatti, ritenuto che trattasi di “mera preferenza accordata ai docenti in servizio presso la medesima istituzione scolastica allo svolgimento anche di queste attività”.
L’organo giudicante ha, poi, osservato come la determinazione relativa all’assegnazione di ore di insegnamento aggiuntive a docente esterno non costituisca espressione di poteri autoritativi della PA; anzi, questa deve essere qualificata “alla stregua di atti paritetici adottati con i poteri e le capacità del privato datore di lavoro secondo quanto in generale stabilito dall’art. 5, comma 2° del T.U.P.I.5”, ribadendo che “gli atti gestori del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione hanno natura privatistica e non autoritativa per espressa previsione di legge”.
Il Giudice ha, quindi, rilevato che a danno del nostro iscritto è occorso un pregiudizio patrimoniale sotto forma di perdita di chance favorevole di guadagno “avendo la parte ricorrente allegato non solo di aver avuto assegnate le ore di insegnamento aggiuntive disponibili sin dal 2011 ma, soprattutto, di aver perduto il trattamento economico correlato allo svolgimento, inibito dall’assegnazione a docente esterno, dell’insegnamento delle ore aggiuntive per l‘anno 2013/14”.
Infatti, le suddette ore eccedenti erano state sistematicamente assegnate al docente iscritto SAB non solo negli anni precedenti, ma anche nell’anno scolastico successivo. Il Giudice ha quindi ritenuto che con una condotta del Dirigente informata ai criteri di buona fede e correttezza (cfr. artt. 1175 e 1375 c.c.) più che probabilmente “l’assegnazione delle ore aggiuntive di insegnamento anche per l’anno scolastico 2013/2014 per cui è causa sarebbe stata indirizzata in favore della odierna parte ricorrente quale docente in servizio interno abilitato all’insegnamento proprio di quelle ore disponibili, soprattutto se si considera l’inequivoco dettato legislativo che afferma in favore dei docenti interni una peculiare preferenza allo svolgimento di queste attività”.
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Sindacato S.A.B.