Accoglimento giudiziario nella città metropolitana di Palermo: motivi di urgenza condivisi, essenza dell’arduo lavoro!
Studio Legale Esposito Santonicola.
I fatti di causa
Il docente A.F.A.M., titolare di un Diploma di Conservatorio in Oboe valido per l’insegnamento nelle classi AH56, A029, A030, AH55, ha acquisito i 24 crediti formativi universitari richiesti dall’articolo 5 del D.lgs. 59/2017.
Supportato dai legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola, ha rivolto al Giudice del Lavoro di Termini Imerese la richiesta di riconoscimento del valore abilitante dei suoi titoli di studio, contestando la possibile irragionevolezza del sistema di reclutamento: da un lato, l’Amministrazione richiede l’abilitazione all’insegnamento come requisito per partecipare ai concorsi; d’altra parte, l’abilitazione concorsuale è ancora considerata come il conseguimento dei 24 crediti formativi, utilizzati per l’inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto.
Il ricorrente sostiene quindi che i suoi titoli di studio dovrebbero essere considerati abilitanti per gli insegnamenti musicali di interesse.
Nel maggio 2023, con l’introduzione degli elenchi aggiuntivi alla prima fascia G.P.S., che saranno presto pubblicati, l’insegnante ha ritenuto necessario conferire nuovamente il mandato ai legali Esposito Santonicola.
Questo è stato fatto al fine di ottenere un provvedimento cautelare che consenta il suo immediato inserimento nelle graduatorie superiori degli abilitati, in considerazione del fatto che l’attesa della decisione ordinaria causerebbe danni irrimediabili alla sua crescita professionale.
Le persone che hanno ottenuto l’abilitazione e/o la specializzazione successivamente al 27 aprile, ma entro il 30 giugno 2023, hanno avuto la possibilità di iscriversi con riserva negli elenchi sopracitati, con scioglimento della riserva previsto entro il 4 luglio 2023.
Il Tribunale siciliano, sezione lavoro, rappresentato dal Magistrato dott.ssa Chiara Gagliano, ha accolto il ricorso urgente riguardante il “valore abilitante del titolo accademico A.F.A.M., idoneo all’insegnamento, unito al possesso dei 24 crediti formativi”. Questa emblematica decisione è stata presa in un periodo di pochi mesi.
Secondo il Tribunale, ai fini del fumus boni iuris (profilo di fondatezza del ricorso urgente), considerando che l’accesso ai concorsi per l’insegnamento richiede il possesso del titolo di abilitazione, è ragionevole presumere, nel quadro normativo attuale, che il legislatore ancora consideri il possesso dei 24 CFU/CFA (crediti formativi universitari/accademici) come un equivalente dell’abilitazione.
Questa interpretazione, precisa il giudice, “consente di equiparare il possesso del titolo accademico in uno ai 24 CFU all’abilitazione all’insegnamento, ai fini dell’inserimento nella II fascia del personale docente delle graduatorie di circolo e di istituto nonché nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS)“.
Relativamente al periculum in mora (ragione di urgenza del ricorso), in accordo con le argomentazioni degli avvocati Esposito Santonicola, il giudice ha evidenziato che “il mancato inserimento nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e nella seconda fascia delle graduatorie d’Istituto renderebbe più difficile l’inserimento dell’istante nel mondo della scuola, atteso che lo stesso sarebbe preceduto in graduatoria da altri docenti, e tanto con una inevitabile perdita di conoscenze acquisite e, conseguentemente, di professionalità“.
Le conclusioni riportate sono le seguenti: “La richiesta del ricorrente deve essere quindi accolta. Per questo motivo, si accoglie il ricorso e si dichiara il diritto del ricorrente all’inserimento nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e nella seconda fascia delle graduatorie d’Istituto, nell’ambito territoriale della provincia di Palermo, per le classi di concorso AH56, A029, A030, AH55“.