Valore abilitante dei 24 C.F.U. aggiunti al titolo accademico (Diploma I.T.P.) – Accoglimento giudiziario con interessanti spunti interpretativi

Studio legale Esposito&Santonicola – Tribunale di Siena, Sez. Lavoro

 

Nell’ambito della controversa questione, relativa “al valore abilitante di Laurea/Diploma con 24 C.F.U./C.F.A.”, il più recente accoglimento giudiziario, maturato dallo studio legale Esposito&Santonicola, è stato pubblicato dalla Sezione Lavoro di Siena, con pronuncia di merito redatta dal Giudice dott. Delio Cammarosano.

In particolare, si fa riferimento alla posizione del diplomato I.T.P., in possesso della maturità professionale di tecnico delle industrie elettriche – valida per l’insegnamento sulla classe di concorso B003 – e dei 24 C.F.U, inserito nelle G.P.S. senesi.

Pur in presenza del contrasto interpretativo giurisprudenziale, il Giudicante ha accertato “il diritto del ricorrente ad essere inserito nella I fascia delle Graduatorie Provinciali Supplenze (Siena) e nella II delle Graduatorie di Istituto, per le classi concorsuali di riferimento in atti specificate (Laboratori di Fisica e Laboratori di Scienze e Tecnologie Elettriche ed Elettroniche), nella qualità di docente regolarmente abilitato all’insegnamento, in virtù del possesso del titolo di studio oltre a 24 Crediti Formativi Universitari, nella posizione e secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge, ordinando al Ministero la conseguente attuazione conformativa, disponendo l’inserimento nelle suddette graduatorie attualmente vigenti”.

A questo punto, si ritiene utile riportare, in estratto, taluni passaggi argomentativi, adottati dal Magistrato toscano dott. Cammarosano, considerati, da codesti legali, per certi versi rivoluzionari:

Il docente è in possesso di CFU in settori formativi, psico antropo-pedagogici e nelle metodologie didattiche, sostanzialmente collimanti – per natura almeno – con le acquisizioni già previste, ai fini abilitanti, dal D.M. 2010 n. 249 cit…

I 24 CFU costituiscono un percorso diretto a sviluppare esperienze e professionalità di abilitazione all’insegnamento e non altre, in particolare non sono assimilabili ad una preparazione più avanzata nell’ambito del settore scientifico-disciplinare di riferimento. Si tratta di un’attività di formazione orientata alla funzione docente, che ha come specifico riferimento la fase evolutiva della personalità dei discenti, in vista dell’assunzione di quelle rilevantissime responsabilità che ci ricorda anche la Corte Costituzionale, sent. 2019 n. 130… Si può discutere nel merito della sufficienza di quanto apprestato, ma certamente è quanto dall’ordinamento apprestato sul piano formativo specifico, in assenza – dato non irrilevante – per il docente interessato, di attualità di percorsi formativi più adeguati, quali TFA, PAS e SSIS, con implicazione, pertanto, di un profilo di uguaglianza ex art. 3, I e II co. Cost. in relazione a diritti fondamentali della persona del lavoratore…”.

Ed ancora “Per il ricorrente, il mancato conseguimento della abilitazione tradizionale non è dipeso da circostanze legate al merito, ma casuali, quale la protratta mancata attivazione dei relativi corsi, nella impossibilità, quindi, del suo conseguimento in via ordinaria, all’esito di un percorso aperto ad ogni interessato…”.

Ebbene, il Magistrato non ravvisa, nell’interpretazione proposta, un salto logico inammissibile ed aggiunge: “sia la disamina letterale delle disposizioni invocate…sia l’interpretazione sistematica e teleologica di esse conducono a ritenere come la regolamentazione in discorso abbia inteso offrire – alla platea degli aspiranti alla docenza scolastica – una nuova modalità di candidatura alle operazioni di valutazione comparativa, e non già una via privilegiata d’ottenimento d’incarichi d’insegnamento, della stessa natura di quelli conferibili ai docenti abilitati”, non ritenendosi un gran privilegio “l’aver subito la protratta mancata attivazione dei relativi corsi, nella impossibilità, quindi, del conseguimento della abilitazione in via ordinaria, in violazione istituzionalizzata di consistenti diritti di una ampia platea di aspiranti al concorso e, nell’attesa, a prospettive occupazionali, comunque precarie, ma più dignitose al cospetto delle prospettive di breve durata a suo tempo aperte dalla III fascia, e sempre nel rispetto in ogni caso di una graduatoria pubblica…”.

Interessante notare, infine, come la sopravvenienza normativa – e in specie l’ordinanza ministeriale del 10/07/2020, n. 60, che ha disciplinato, in prima applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno – sia definita dal Giudicante “normativa secondaria, promanante, come sopra esposto, da un ennesimo atto di delegificazione (D.L. 08 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 06 giugno 2020, n. 41), con spostamento della disciplina di una determinata materia dal rango legislativo al rango regolamentare”, ragion per cui “investendosi il rapporto cruciale tra potestà normativa primaria e potestà normativa secondaria, si pone a maggior ragione in contrasto con la ricostruzione sul valore abilitante dei titoli accademici Diploma/Laurea correlati alle classi concorsuali di riferimento unitamente ai 24 Crediti Formativi Universitari, discendendo, quest’ultima, da interpretazione di fonte primaria, non modificata dalla normativa sopravvenuta sopra trascorsa in rassegna”.

“Ne discende l’illegittimità, nella parte di rilevanza nella controversia, dell’ordinanza ministeriale, 2020 n. 60, dovendosi affermare il diritto del docente ricorrente all’inserimento nella I fascia delle Graduatorie Provinciali Supplenze (GPS) e nella II fascia delle Graduatorie di Istituto (GI), per le classi di concorso correlate e secondo il punteggio spettante, in tal senso dando corretta attuazione alla domanda amministrativa del docente ricorrente”.