Tribunale di Modena – Sentenza del 06.05.21
Il Tribunale di Modena con sentenza del 6 maggio 2021, accogliendo il ricorso patrocinato dallo Studio Legale Martino, ha dichiarato il diritto di un collaboratore scolastico ingiustamente depennato ad essere reinserito in graduatoria con il punteggio derivante dal titolo di studio dichiarato in domanda e con il riconoscimento del servizio prestato nel triennio 2018/2021 presso Istituti scolastici statali.
Ecco la motivazione della sentenza: “La declaratoria di illegittimità dell’impugnato provvedimento comporta il diritto per il ricorrente a vedersi riconosciuto sia a fini giuridici che economici tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato medio tempore intrattenuti con l’Amministrazione convenuta e ad essere ricollocato nella graduatoria di terza fascia ATA, con attribuzione della posizione spettante anche in funzione dell’originario punteggio e del punteggio acquisito in virtù delle prestazioni di lavoro svolte in esecuzione dei predetti contratti a tempo determinato (v. doc. 2 memoria difensiva)”.
L’Amministrazione scolastica aveva depennato il ricorrente perché riteneva, sulla base di una nota dell’USP Benevento, che la scuola paritaria non fosse stata autorizzata a rilasciare il titolo di studio in contestazione.
In effetti, il Centro Studi Sannitico nell’anno scolastico 2012/2013 non aveva ancora la parità perché la relativa istanza era stata rigettata dall’Ufficio Scolastico Regionale della Campania. Contro il diniego dell’USR Campania era stato proposto ricorso al Tar Napoli con esito negativo e poi appello al Consiglio di Stato. Ebbene, dopo una travagliata vicenda giudiziaria, il Consiglio di Stato a fine 2015 ha accolto le doglianze del Centro Studi Sannitico. Il successivo gennaio 2016 l’Ufficio Scolastico Regionale della Campania, dando esecuzione alla sentenza, ha emanato il decreto di riconoscimento della parità scolastica con effetto retroattivo ovvero con effetto dall’anno scolastico 2012/2013.
Il Tribunale di Modena, accogliendo le nostre difese, ha affermato che il riconoscimento della parità con effetto dall’anno scolastico 2012/2013 deve ritenersi sufficiente ai fini della validità del titolo: “È evidente che nei fatti nell’a.s. 2012/2013 la scuola non aveva la parità; tuttavia l’avvenuto riconoscimento della parità in epoca successiva ma con riferimento all’anno scolastico di interesse fa sì che giuridicamente la scuola debba considerarsi paritaria dall’anno scolastico 2012/2013 con tutti gli effetti che ne conseguono. Accedere alla tesi del Ministero, invece, significherebbe disconoscere il meccanismo della retroattività della effetti giuridici svuotando efficacia concreta gran parte delle pronunce giudiziali e dei provvedimenti amministrativi”.
Avv. Francesco Maria Martino