Tribunale di Potenza – Ordinanza del 25.09.24
Così ha deciso il Giudice del lavoro di Potenza con Ordinanza resa all’esito di un procedimento d’urgenza
Il Giudice ha ritenuto non corretto l’operato della Commissione e illegittima l’esclusione del candidato a causa di una mera irregolarità procedurale, essendo incontestata la sussistenza dei requisiti di ammissione alla selezione.
Sebbene il Bando non contempli la possibilità di accesso alla piattaforma telematica per il tramite di un delegato, il Giudice ha valorizzato la Guida operativa predisposta del Ministero resistente per tutte le procedure telematiche che, appunto, contempla la possibilità di “… concedere ad un altro utente di Istanze onLine, regolarmente abilitato al Servizio, una delega ad operare in proprio nome…”. La Commissione, ricorrendo all’istituto del soccorso istruttorio previsto dall’art. 6 della L. n. 241/1990, era tenuta ad acquisire i documenti cartacei anche al fine di evitare che “…l’utilizzo del sistema informatizzato, previsto a norma dell’art. 12 del d. lgs. n. 82/2005, possa compromettere la partecipazione di un candidato ad una selezione per mere irregolarità formali non incidenti su quelle sostanziali”.
Il Ministero è stato, quindi, condannato ad adottare gli atti conseguenziali affinché il ricorrente possa partecipare alla citata procedura secondo le scansioni procedurale previste dal Bando, disponendo la sua ammissione alla selezione.
Villa d’Agri, 9 ottobre 2024