Nell’assegnazione delle cattedre e dei posti vacanti, occorre riconoscere precedenza ai docenti di ruolo rispetto ai supplenti con contratto a tempo determinato.
E’ quanto ha stabilito il Giudice del Lavoro del Tribunale di Brindisi con l’ordinanza n. 6744 del 21 dicembre 2015, accogliendo il ricorso presentato da un’insegnante, per il tramite dell’avv. Nicola De Donno di Maglie (Le), al fine di vedere riconosciuto il proprio diritto all’assegnazione provvisoria interprovinciale per ricongiungimento al nucleo familiare.
La cattedra spettante alla docente, che aveva tempestivamente presentato domanda per ottenere l’assegnazione provvisoria in provincia di Lecce, era stata utilizzata dall’UST di Lecce per le operazioni di incarico a tempo determinato sul presupposto, errato, che essendosi resa disponibile dopo il 31/08/2015 fosse da assegnare ai docenti precari a tempo determinato.
Il Tribunale di Brindisi, accogliendo il ricorso ex art. 700 c.p.c., ha invece sancito che “alla luce del quadro normativo e regolamentare disciplinante la materia, deve concludersi ritenendo che i posti disponibili entro il 31 dicembre debbano essere assegnati prioritariamente al personale di ruolo e solo all’esito, al personale supplente, essendo coerente con tale impostazione anche il CCNI laddove stabilisce che i posti utili alle assegnazioni provvisorie sono quelli risultanti dal quadro complessivo delle disponibilità, ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni da predisporsi per ogni provincia (v. art. 1 comma 5 CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2015/2016).