Docente avvocato – patrocinio contro l’amministrazione scolastica – illegittimità – rilevanza sul piano disciplinare.
L’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 comma 56 bis, tutt’ora in vigore, rende impossibile, per un docente, che abbia un rapporto di impiego continuativo con la Pubblica Amministrazione, esercitare la professione forense in cause che vedano come parte la Pubblica Amministrazione in generale e la Scuola in particolare.
Un diverso comportamento sarebbe contrario agli obblighi di lealtà e fedeltà del pubblico dipendente. La violazione di tale divieto, oltre alla sua evidente rilevanza sul piano disciplinare (con attivazione del relativo procedimento secondo quanto previsto dall’art. 69 del D.Lvo n. 150/09), incide anche sulla validità del contraddittorio ed è rilevabile in ogni fase del procedimento giudiziario e, comunque, dovrà essere eccepita ogni volta che la Scuola è chiamata in giudizio.