USR Lazio – Nota prot. n. 30513 del 22 luglio 2005

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Direzione Generale

Ufficio II

Via Pianciani, 32 – 00185 Roma

 

Prot. n. 30513                                                                                    Roma, 22.07.2005

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche del Lazio – Loro Sedi

e p.c.

Ai Presidenti delle Amministrazioni Provinciali del Lazio – Loro Sedi

Alle OO.SS. Regionali della Scuola – Loro Sedi

 

Oggetto:    Assistenza di base agli alunni con disabilità.

 

Com’è noto, l’assistenza di base agli alunni con disabilità è parte fondamentale del processo di integrazione scolastica e la sua concreta attuazione contribuisce a realizzare il diritto allo studio costituzionalmente garantito. Essa  va intesa come il primo segmento della più articolata assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale prevista dall’art. 13, comma 3, della legge 104/92.

Si ricorda che, nel vigente quadro normativo, è competenza della scuola assicurare l’assistenza di base, quale attività interconnessa con quelle educativa e didattica: queste tre tipologie di azioni devono concorrere tutte insieme alla integrazione della persona disabile secondo un progetto unitario che vede coinvolti tutti gli operatori (dirigenti scolastici, docenti, collaboratori scolastici, genitori, tecnici della riabilitazione ecc.) in un unico disegno formativo, il Piano Educativo Individualizzato, che, a sua volta, si colloca all’interno della più generale progettualità delle scuole autonome.

In tale contesto, il collaboratore scolastico è parte significativa del processo di integrazione scolastica degli alunni con disabilità, partecipa al progetto educativo individuale dell’alunno e collabora con gli insegnanti e la famiglia.

A tale figura, nel sistema normativo vigente, vanno affidate prioritariamente le funzioni di assistenza materiale e igienica agli alunni con disabilità (cfr. art. 47  e Tab.  A del CCNL Comparto scuola 2002/2005). L’attribuzione è effettuata dal dirigente scolastico, secondo le modalità, i criteri e i compensi definiti dalla contrattazione d’istituto nell’ambito del piano delle attività.

Il dirigente scolastico, nell’ambito degli autonomi poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, assicurerà in ogni caso il diritto all’assistenza, mediante ogni possibile forma di organizzazione del lavoro (nel rispetto delle relazioni sindacali stabilite dalla contrattazione), utilizzando a tal fine tutti gli strumenti di gestione delle risorse previsti dall’ordinamento.

L’assistenza di base, di competenza della scuola, consiste essenzialmente nell’ausilio materiale agli alunni con disabilità nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, negli spostamenti all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale. Spetta invece all’ente locale assicurare l’assistenza specialistica, di rilievo per particolari tipologie di disabilità, da svolgersi con personale qualificato, sia all’interno che all’esterno della scuola, come secondo segmento della più articolata assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale prevista dall’art. 13, comma 3, della Legge 104/92. Si ritiene che tale secondo tipo di assistenza debba essere svolta, a titolo esemplificativo, dalle seguenti figure professionali: traduttore del linguaggio dei segni, educatore professionale, assistente educativo, personale paramedico, personale psico-sociale, assistente igenico-sanitario, ecc.

Pertanto, il dirigente scolastico provvederà ad inoltrare all’ente locale competente le richieste di assistenza specialistica come indicate dalla ASL nella Diagnosi funzionale.

Nulla esclude che tale servizio potrà essere assicurato anche attraverso convenzioni con le istituzioni scolastiche, con conseguente congruo trasferimento delle risorse alla scuola da parte dell’ente locale, avvalendosi di personale interno (previa acquisizione della disponibilità) o esterno, nella logica degli accordi di programma territoriali previsti dalla legge 104/92.

A tal fine sono in corso approfondimenti tecnici con il sistema delle autonomie locali per individuare strumenti idonei ed eventuali standard organizzativi e finanziari, su cui si forniranno ulteriori indicazioni.

Si sottolinea che l’obiettivo prioritario di garantire l’effettiva realizzazione dei servizi di integrazione scolastica per gli alunni con disabilità si realizza anche attraverso la cooperazione dei vari soggetti istituzionali nelle rispettive aree di competenza, senza soluzione di continuità. Tale obiettivo va concretamente perseguito attraverso gli accordi di programma previsti dall’art. 13, comma 1, lettera A, della legge 104/92, già in atto in modo efficace in molte realtà territoriali.

Essi dovranno costituire, in un sistema in cui l’integrazione del soggetto con disabilità è affidata a diversi centri di competenza e responsabilità, anche dopo l’attuazione del trasferimento di funzioni e compiti al sistema dei governi territoriali ai sensi del decreto legislativo 112/98, lo strumento più efficace per un’attività coordinata e finalizzata a garantire la realizzazione di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione.

La responsabilità di predisporre le condizioni affinché tutti gli alunni, durante la loro esperienza di vita scolastica, dispongano di servizi qualitativamente idonei a soddisfare le proprie esigenze, resta ovviamente di ciascuna scuola, la quale, mediante i propri organi di gestione, deve adoperarsi attraverso tutti gli strumenti previsti dalla legge e dalla contrattazione, compresa la formazione specifica degli operatori, per conseguire l’obiettivo della piena integrazione degli alunni con disabilità.

Si ritiene utile riportare in allegato i riferimenti normativi relativi all’assistenza agli alunni con disabilità.

 

IL DIRIGENTE

Edvige Mastantuono