Una delle prima applicazioni della nuova norma sul risarcimento per l’abuso dei contratti a termine nel pubblico impiego: il Tribunale di Cuneo condanna il Ministero al risarcimento di 18 mensilità

Tribunale Di Cuneo – Sentenza n. 427-2024 del 24.09.2024

Il Tribunale Di Cuneo con Sentenza n. 427/2024 pubbl. il 24/09/2024 nel condannare il Ministero dell’istruzione e del merito al risarcimento del danno per abusiva reiterazione dei contratti a termine nei confronTi di un insegnante di religione cattolica ha applicato la nuova normativa prevista dell’art.36 V co. D.lgs. 165/2001.

Ha infatti stabilito che, in merito alla quantificazione del risarcimento del danno, da ultimo l’art. 36 comma 5 del d. lgs. 165/2001, siccome modificato dall’art. 12, comma 1, D.L. 16 settembre 2024, n. 131, ha espressamente statuito che: “5. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Nella specifica ipotesi di danno conseguente all’abuso nell’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un’indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto.”

Alla luce delle esposte argomentazioni e della disposizione normativa richiamata, deve, quindi, riconoscersi alla ricorrente il diritto al risarcimento di un danno che, sulla scorta dei criteri evidenziati, si stima equo liquidare nella misura pari ad 1 mensilità della ultima retribuzione globale di fatto, per ogni anno di abusiva reiterazione del contratto e quindi per ogni anno successivo al terzo, dovendosi considerare solo questo periodo considerarsi abusivo e quindi produttivo di un danno risarcibile.

Pertanto, considerato che parte ricorrente a svolto incarichi annuali di docenza a tempo determinato negli anni scolastici 2003/04, 2004/05, 2005/06 e successivamente per tutti gli anni a decorrere dall’anno scolastico 2006/2007 sino al 2023/24 compreso, il risarcimento del danno va calcolato sulla misura di 18 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto ammontante ad € 2.938,54.

Una prima importante applicazione della nuova normativa introdotta dal legislatore nazionale a seguito di procedura di infrazione comunitaria, che apre la porta a risarcimenti di consistente importo per gli insegnanti della scuola pubblica.

Avv. Andrea Romano