Facciamo un pò il punto sulla questione dell’algoritmo nella mobilità della scuola, tema che, a qualche anno dall’entrata in vigore della riforma della Buona scuola, ancora fa versare fiumi di inchiostro e fa pronunciare le nostre curie.
Si pensi, infatti, che l’ultima pronuncia in merito risale al 23 Febbraio del 2018, allorchè il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 106, ha avuto modo di pronunciarsi su un aspetto dello stesso.
Parlando infatti dell’articolo 8 CCNL 2017/2017, la sentenza in questione ha avuto modo di stabilire che la stessa va interpretata nel senso che, se il contingente del 25% dei posti riservati alla mobilità professionale non viene totalmente utilizzato, il residuo non può essere messo a disposizione delle fasi successive, ma deve rimanere a disposizione della fase stessa (in questo caso la fase B).
E’ in sostanza una conferma che il meccanismo per la mobilità deve comunque tutelare tutti i docenti di una fase, senza esclusione alcuna.
Sentenze o ordinanze che, tuttavia, hanno suscitato forti discussioni anche nei dibattiti on line sono soprattutto alcune delle curie del sud, ove è espressamente e chiaramente stabilito che l’algoritmo ha dato luogo a malfunzionamenti evidenti.
Il Giudice del Lavoro, con l’ordinanza n. 56079 del 14 dicembre 2016, ha dato ragione all’insegnante, in quanto: “È evidente, sulla base della prospettazione attorea e della documentazione prodotta, la illegittimità dell’operato dell’amministrazione scolastica, laddove ha assegnato le sedi vacanti e disponibili comprese nell’ambito territoriale Puglia 0018, a docente con punteggio inferiore. Tale modus operandi, si pone in netto contrasto con le regole che presiedono la formazione delle graduatorie nelle procedure concorsuali, in conformità ai principi di buon andamento e imparzialità della P.A., sanciti dall’art. 97 Cost.”. (C.f.r. Trib. Foggia, Ord.Cit.).
Si segnala, inoltre, anche una sentenza del Tribunale di Bergamo, la n. 723/2017 del 05.10.2017, allorché stabilisce espressamente che “il comportamento del MIUR non è conforme alla disciplina della mobilità, strutturata per fasi successive (di talché la disponibilità di posti per una fase successiva è condizionata al preventivo completamento delle operazioni di mobilità della fase precedente, con soddisfazione degli aventi diritto nei limiti dei posti disponibili”). E, per l’effetto, ha “accertato il diritto della ricorrente alla mobilità per l’a.s. 2016/17 verso l’ambito provinciale di Agrigento, con ordine di adozione degli atti consequenziali”.
In sostanza, l’orientamento giurisprudenziale di merito è concorde nel ritenere che vi sia, anche nel caso dell’algoritmo, una palese violazione di norme costituzionali, e precisamente l’articolo 97 Cost. allorché viene tutelato “il principio del buon andamento e dell’imparzialità della Pubblica Amministrazione”.
E valga il vero: nei casi di domande di mobilità esaminate, per quanto succintamente, sarà capitato ai più di vedere come alcune persone, con punteggio o con titoli maggiori, siano stati ingiustamente pretermessi dalle relative procedure.
Tutto ciò, dunque, non solo è illegittimo per violazione di norme e per accertamenti da parte dei Giudici ma proprio perché lede altre fonti del diritto del lavoro, quali le norme costituzionali, che, per un principio di sussidiarietà delle fonti, in quanto fonti di rango superiore, devono giocoforza tutelare i diritti dei lavoratori, che, in questo caso, rivestono anche il carattere dell’assolutezza, nè più nè meno del diritto degli stessi a essere ricongiunti con i propri familiari.
La riforma ancora oggi, dunque, crea dibattito, ma, cosa più importante, dà luogo a contrasti, come in questo caso pure, evidenti con la nostra Carta Fondamentale.
Le ulteriori considerazioni si tralasciano, ma, a ben vedere, aspetti come quelli sopra evidenziati andrebbero e dovrebbero sempre essere tenuti in debito conto.
San Severino Marche, lì 04.06.2018
Avv. Michele Vissani