Un percorso giuridico per l’integrazione scolastica degli studenti stranieri

I recenti tragici fatti relativi all’Ucraina hanno nuovamente evidenziato con forza il problema dell’accoglienza scolastica degli studenti stranieri (in gran parte minori, accompagnati e non).

Lo status di minore gode a livello di diritto internazionale e nazionale di diritti specifici e “rinforzati”.

In relazione al tema della educazione, l’art. 7 della Dichiarazione Universale dei diritti del Fanciullo (ONU; 1959) recita:

“Principio settimo: il fanciullo ha diritto a una educazione che, almeno a livello elementare, deve essere gratuita e obbligatoria. Egli ha diritto a godere di un’educazione che contribuisca alla sua cultura generale e gli consenta, in una situazione di eguaglianza di possibilità, di sviluppare le sue facoltà, il suo giudizio personale e il suo senso di responsabilità morale e sociale, e di divenire un membro utile alla società. Il superiore interesse del fanciullo deve essere la guida di coloro che hanno la responsabilità della sua educazione e del suo orientamento; tale responsabilità incombe in primo luogo sui propri genitori. Il fanciullo deve avere tutte le possibilità di dedicarsi a giochi e attività ricreative che devono essere orientate a fini educativi; la società e i poteri pubblici devono fare ogni sforzo per favorire la realizzazione di tale diritto.”

La Convenzione sui diritti del fanciullo (ONU;1989), ratificata dall’Italia con la legge n. 176/1991, recita

Articolo 8. 1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, così come sono riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali. 2. Se un fanciullo è illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identità o di alcuni di essi, gli Stati parti devono concedergli adeguata assistenza e protezione affinché la sua identità sia ristabilita il più rapidamente possibile.

Articolo 20. 1. Ogni fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare oppure che non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto ad una protezione e ad aiuti speciali dello Stato. 2. Gli Stati parti prevedono per questo fanciullo una protezione sostitutiva, in conformità con la loro legislazione nazionale. 3. Tale protezione sostitutiva può in particolare concretizzarsi per mezzo di sistemazione in una famiglia, della Kafalah di diritto islamico, dell’adozione o in caso di necessità, del collocamento in un adeguato istituto per l’infanzia. Nell’effettuare una selezione tra queste soluzioni, si terrà debitamente conto della necessità di una certa continuità nell’educazione del fanciullo, nonché della sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica.

Articolo 28. 1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo all’educazione, ed in particolare, al fine di garantire l’esercizio di tale diritto gradualmente ed in base all’uguaglianza delle possibilità: a) Rendono l’insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti; b) Incoraggiano l’organizzazione di varie forme di insegnamento secondario sia generale che professionale, che saranno aperte ed accessibili ad ogni fanciullo e adottano misure adeguate come la gratuità dell’insegnamento e l’offerta di una sovvenzione finanziaria in caso di necessità; c) Garantiscono a tutti l’accesso all’insegnamento superiore con ogni mezzo appropriato, in funzione delle capacità di ognuno; d) Fanno in modo che l’informazione e l’orientamento scolastico e professionale siano aperte ed accessibili ad ogni fanciullo; e) Adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica e la diminuzione del tasso di abbandono della scuola. 2. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per vigilare affinché la disciplina scolastica sia applicata in maniera compatibile con la dignità del fanciullo in quanto essere umano ed in conformità con la presente Convenzione. 3. Gli Stati parti favoriscono ed incoraggiano la cooperazione internazionale nel settore dell’educazione, in vista soprattutto di contribuire ad eliminare l’ignoranza e l’analfabetismo nel mondo e facilitare l’accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche ed ai metodi di insegnamento moderni. A tal fine, si tiene conto in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo.”

La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (2000), vincolante per gli Stati membri a seguito del Trattato di Lisbona (2009), recita:

Articolo 14 Diritto all’istruzione 1. Ogni individuo ha diritto all’istruzione e all’accesso alla formazione professionale e continua. 2. Questo diritto comporta la facoltà di accedere gratuitamente all’istruzione obbligatoria. 3. La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi democratici, così come il diritto dei genitori di provvedere all’educazione e all’istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, sono rispettati secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio

Articolo 24 Diritti del bambino 1. I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità. 2. In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l’interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente. Ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse.”

In sintesi la normativa internazionale esaminata evidenzia due aspetti di fondamentale importanza:

  • il diritto all’istruzione è un diritto “naturale” della persona;
  • il principio guida dell’applicazione della normativa è l’interesse superiore del minore.

In ambito nazionale il d.lgs n. 286/1998 recita in riferimento ai minori e al tema dell’istruzione:

“Art. 31. 1. Il figlio minore dello straniero con questo convivente e regolarmente soggiornante segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive ovvero la più favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. Il minore che risulta affidato ai sensi dell’articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, segue la condizione giuridica dello straniero al quale è affidato, se più favorevole. Al minore è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età ovvero un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell’articolo 9. L’assenza occasionale e temporanea dal territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza. (1 ) 2. (…….) (2 ) 3. Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l’ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico. L’autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza. 4. Qualora ai sensi del presente testo unico debba essere disposta l’espulsione di un minore straniero il provvedimento è adottato, a condizione comunque che il provvedimento stesso non comporti un rischio di danni gravi per il minore, su richiesta del questore, dal Tribunale per i minorenni. Il Tribunale per i minorenni decide tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni (3 ).”

Art. 38 Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale. (Legge 6 marzo 1998. n. 40, art. 36; legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 9, commi 4 e 5) 1. I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all’obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all’istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica. 2. L’effettività del diritto allo studio è garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali anche mediante l’attivazione di appositi corsi ed iniziative per l’apprendimento della lingua italiana. 3. La comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tale fine promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d’origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni. 4. Le iniziative e le attività di cui al comma 3 sono realizzate sulla base di una rilevazione dei bisogni locali e di una programmazione territoriale integrata, anche in convenzione con le associazioni degli stranieri, con le rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi di appartenenza e con le organizzazioni di volontariato 5. Le istituzioni scolastiche, nel quadro di una programmazione territoriale degli interventi, anche sulla base di convenzioni con le Regioni e gli enti locali, promuovono: a) l’accoglienza degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti mediante l’attivazione di corsi di alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie; b) la realizzazione di un’offerta culturale valida per gli stranieri adulti regolarmente soggiornanti che intendano conseguire il titolo di studio della scuola dell’obbligo; c) la predisposizione di percorsi integrativi degli studi sostenuti nel paese di provenienza al fine del conseguimento del titolo dell’obbligo o del diploma di scuola secondaria superiore; d) la realizzazione ed attuazione di corsi di lingua italiana; e) la realizzazione di corsi di formazione anche nel quadro di accordi di collaborazione internazionale in vigore per l’Italia. 6. Le regioni, anche attraverso altri enti locali, promuovono programmi culturali per i diversi gruppi nazionali, anche mediante corsi effettuati presso le scuole superiori o istituti universitari. Analogamente a quanto disposto per i figli dei lavoratori comunitari e per i figli degli emigrati italiani che tornano in Italia, sono attuati specifici insegnamenti integrativi, nella lingua e cultura di origine. 7. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di attuazione del presente capo, con specifica indicazione: a) delle modalità di realizzazione di specifici progetti nazionali e locali, con particolare riferimento all’attivazione di corsi intensivi di lingua italiana nonché dei corsi di formazione ed aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado e dei criteri per l’adattamento dei programmi di insegnamento; b) dei criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e degli studi effettuati nei paesi di provenienza ai fini dell’inserimento scolastico, nonché dei criteri e delle modalità di comunicazione con le famiglie degli alunni stranieri, anche con l’ausilio di mediatori culturali qualificati; c) dei criteri per l’iscrizione e l’inserimento nelle classi degli stranieri provenienti dall’estero, per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi e per l’attivazione di specifiche attività di sostegno linguistico; d) dei criteri per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 4 e 5.”

La legge n. 47/2017 recita in riferimento ai minori stranieri non accompagnati:

Art. 1. 1. I minori stranieri non accompagnati sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell’Unione europea. 2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai minori stranieri non accompagnati, in ragione della loro condizione di maggiore vulnerabilità.”

“Art. 9 Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati. Cartella sociale 1. In attuazione dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e’ istituito il Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati. 2. In seguito al colloquio di cui all’articolo 19-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, introdotto dalla presente legge, il personale qualificato della struttura di accoglienza compila un’apposita cartella sociale, evidenziando elementi utili alla determinazione della soluzione di lungo periodo migliore nel superiore interesse del minore straniero non accompagnato. La cartella sociale e’ trasmessa ai servizi sociali del comune di destinazione e alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. 3. La registrazione dei dati anagrafici e sociali dichiarati dal minore straniero non accompagnato e’ finalizzata a tutelare il suo superiore interesse e i suoi diritti e, in particolare, il suo diritto alla protezione. 4. Si applicano le disposizioni dell’articolo 7 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 5. All’attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”

“Art. 14. 1. Al comma 1 dell’articolo 34 del testo unico è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «b-bis) i minori stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale». 2. In caso di minori non accompagnati, l’iscrizione al Servizio sanitario nazionale è richiesta dall’esercente, anche in via temporanea, la responsabilità genitoriale o dal responsabile della struttura di prima accoglienza. 3. A decorrere dal momento dell’inserimento del minore nelle strutture di accoglienza, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e le istituzioni formative accreditate dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano attivano le misure per favorire l’assolvimento dell’obbligo scolastico, ai sensi dell’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e formativo da parte dei minori stranieri non accompagnati, anche attraverso la predisposizione di progetti specifici che prevedano, ove possibile, l’utilizzo o il coordinamento dei mediatori culturali, nonché di convenzioni volte a promuovere specifici programmi di apprendistato. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione delle disposizioni del presente comma nei limiti delle risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 4. In caso di minori stranieri non accompagnati, i titoli conclusivi dei corsi di studio delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono rilasciati ai medesimi minori con i dati identificativi acquisiti al momento dell’iscrizione, anche quando gli stessi hanno compiuto la maggiore età nelle more del completamento del percorso di studi.

Sul sito del MIUR (https://www.miur.gov.it/minori-stranieri-non-accompagnati) si può leggere:

“L’Italia ha un sistema di tutela unico e organico applicabile a tutti i minori residenti sul territorio italiano, indipendentemente dalla loro provenienza, che garantisce l’accesso ai percorsi per l’assolvimento dell’obbligo scolastico e il diritto dovere di istruzione fino al diciottesimo anno di età.  Il sistema è esteso, con pari garanzie, anche ai minori fuori dalla famiglia, siano essi italiani o non italiani, questi ultimi individuati con l’acronimo MSNA, Minori Stranieri Non Accompagnati, che descrive bambini e bambine, ragazzi e ragazze, presenti nel territorio nazionale senza figure di riferimento proprio nucleo familiare.

Il diritto allo studio viene ulteriormente sostenuto  nelle “Linee guida per il diritto allo studio deli minori fuori dalla famiglia di origine “ a firma del Ministro e del Garante nazionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza a fine 2017 attraverso una flessibilità operativa “Per garantire il diritto allo studio di questa tipologia di alunni, occorre consentire l’iscrizione e l’inserimento a scuola in qualsiasi momento dell’anno, anche dopo la scadenza dei termini e presentando la domanda d’iscrizione direttamente alla scuola prescelta, senza dover obbligatoriamente usare la piattaforma delle iscrizioni online”

Indicazioni operative sono rintracciabili, inoltre,   nella L.47/2017 la c.d. “Legge Zampa”, recante “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”, dove si prevede, all’art. 14 , comma 3, che “le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e le istituzioni formative accreditate dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano attivano le misure per favorire l’assolvimento dell’obbligo scolastico, ai sensi dell’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e formativo da parte dei minori stranieri non accompagnati, anche attraverso la predisposizione di progetti specifici che prevedano, ove possibile, l’utilizzo o il coordinamento dei mediatori culturali, nonché di convenzioni volte a promuovere specifici programmi di apprendistato. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione delle disposizioni del presente comma nei limiti delle risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”

Tanto esposto, da un punto di vista operativo gli Istituti scolastici, per quanto di loro competenza devono applicare quanto previsto da:

  • Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri (MIUR; 2014);
  • Linee guida per il diritto allo studio delle alunne e degli alunni fuori dalla famiglia di origine (MIUR e Autorità garante per l’Infanzia e l’Adolescenza; 2017);
  • Vademecum per la presa in carico e l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (ministero degli Interni; 2021).

In sintesi, per quanto riguarda gli Istituti scolastici, le predette indicazioni stabiliscono che:

  • l’iscrizione dello studente straniero può avvenire in qualsiasi fase dell’anno scolastico;
  • lo stato di irregolarità della famiglia, non pregiudica l’iscrizione scolastica, essendo prioritario il diritto all’istruzione del minore;
  • l’iscrizione avviene alla classe corrispondente all’età anagrafica dello studente; se previsti dal Collegio dei Docenti, si possono adottare i criteri di assegnazione individuati dal predetto Organo, ma entro i limiti di inserire lo studente in una classe inferiore o superiore rispetto a quella di riferimento all’età anagrafica;
  • qualora l’Istituto scolastico riscontri lo stato di minore straniero non accompagnato, ne deve dare immediata comunicazione alla Prefettura, e/o alla Questura, e/o al Tribunale per i minorenni, e/o ai servizi sociali del Comune in cui risiede l’Istituto scolastico, e lo studente straniero;
  • debba essere adottata la normativa prevista per i bisogni educativi speciali, previa valutazione del caso da parte del Consiglio di Classe di riferimento;
  • debba essere previsto (con particolare riferimento alla scuola superiore di secondo grado) l’insegnamento dell’italiano come lingua 2;
  • sia previsto l’inserimento nel PTOF delle modalità di accoglienza e di integrazione che si intende sviluppare a favore dei predetti stranieri.

Infine si riportano le indicazioni del MIUR n. 381/4.3.2022, riferite ai profughi ucraini, ma che possono essere estese ad ogni altro minore straniero in stato di difficoltà:

Le scuole italiane sono da tempo impegnate ad assicurare ai minori stranieri l’assolvimento dell’obbligo formativo, mediante l’applicazione, anche nei loro confronti, degli istituti e delle garanzie in materia di diritto all’istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita delle comunità scolastiche. Il Testo Unico sull’immigrazione (art. 38 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) garantisce il diritto allo studio ai minori stranieri presenti sul territorio italiano e prevede per costoro l’applicazione delle disposizioni nazionali in materia. La medesima tutela è garantita ai minori richiedenti protezione internazionale e ai minori figli di richiedenti protezione internazionale (art. 21 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142), nonché ai minori stranieri non accompagnati per i quali è prevista la predisposizione di progetti specifici che si avvalgano del ricorso o del coordinamento di mediatori culturali (art. 14 della legge 7 aprile 2017, n. 47). In applicazione delle predette disposizioni, le istituzioni scolastiche e gli Uffici scolastici regionali – nelle loro articolazioni di direzioni regionali e uffici di ambito territoriale, nell’esercizio delle consuete funzioni di supporto e accompagnamento – si attiveranno per realizzare l’integrazione scolastica degli studenti in fuga dalla guerra, assicurando l’inserimento il più possibile vicino ai luoghi presso cui questi ultimi trovano asilo. I dirigenti scolastici e gli Uffici scolastici regionali terranno conto della particolare condizione di fragilità di ciascuno degli esuli accolti, determinata dallo sradicamento dalle proprie comunità e, in più di un caso, dall’allontanamento da uno o entrambi i genitori. Si dovrà avere cura, per quanto possibile, di non disperdere la rete di relazioni che uniscono tra loro i profughi o li legano a familiari presso cui trovano accoglienza, favorendo il raccordo con le comunità ucraine stabilmente inserite in Italia, al fine di evitare ogni forma di isolamento e facilitare il percorso di integrazione. Per tale ragione sarà pure necessario favorire il più possibile la conservazione di piccoli gruppi di provenienza, in primis nuclei familiari, considerando poi l’appartenenza alla medesima comunità territoriale o geografica.”

 

Gianni Paciariello, Presidente dell’Associazione Papa Giovanni Paolo II, che si occupa di tutela dei diritti degli studenti, e dirigente scolastico in quiescenza.