Violazione art. 1 l. 107\2015 comma 108, integrato dall’O.M. 241\2016 e dall’art. 6 CCNI 8-4-2016 – Illegittima valutazione del punteggio ai fini della domanda di mobilità.
TRIBUNALE DI VICENZA – Ordinanza n. 5668/2016 del 12/11/2016
Il Tribunale di Vicenza ha riconosciuto la violazione della normativa disciplinante la mobilità degli insegnanti ad opera del M.I.U.R. nei confronti della ricorrente, rappresentata e difesa dall’Avv. Valeria Aliperta, laddove l’assegnazione delle sedi deve avvenire sulla base delle singole preferenze espresse dagli aspiranti e, nell’ambito segnato dalle preferenze, sulla base del punteggio attributo a ciascuno: incombe, pertanto, sul MIUR l’onere di fornire la prova della corretta applicazione dei criteri di assegnazione delle sedi, in quanto solo l’indicazione di richiedenti titolari di un punteggio maggiore per ciascuno degli ambiti territoriali oggetto delle preferenze espresse dalla ricorrente, legittima l’assegnazione di una sede in diverso ambito territoriale.
Per quanto concerne il requisito del periculum in mora, la considerevole distanza tra la sede assegnata e la residenza della lavoratrice e della sua famiglia, costituita da un nucleo familiare composto da 3 figli minori, comporta considerevoli riflessi nella vita personale e familiare, vista l’ impossibilità di un pendolarismo accettabile e compatibile con gli impegni familiari e personali della ricorrente. Il tutto è causa di un pregiudizio irreparabile ed insuscettibile di pieno risarcimento per equivalente all’esito di un ordinario giudizio di cognizione, attesa la lesione di interessi legati alla tutela della persona.
Per tali motivi, dovrà essere sospeso il provvedimento di assegnazione della ricorrente e l’amministrazione resistente andrà condannata a riesaminare la domanda alla luce dei criteri previsti dalla disciplina richiamata.
Avv. Valeria Aliperta