Illegittima assegnazione di una docente ad un Ambito Territoriale distante, in violazione dell’elenco delle preferenze espresse nella domanda di mobilità – Violazione del principio di scorrimento della graduatoria.
Il M.I.U.R. ha violato il principio, generale ed inderogabile, di scorrimento della graduatoria in tema di mobilità, non rispettando l’ordine degli ambiti territoriali indicati nella domanda di trasferimento, prodotta da una docente.
Infatti, rileva il Tribunale del lavoro di Trani, numerosi insegnanti inseriti in graduatoria, pur avendo un punteggio di gran lunga inferiore rispetto a quello della ricorrente, sono stati assegnati in una scuola facente parte degli Ambiti pugliesi, ovvero dei primi ambiti di preferenza scelti dalla lavoratrice, cui invece è stato assegnato un ambito territoriale distante centinaia di chilometri.
Tale condotta amministrativa concreta una violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), oltre che dell’art. 1, comma 108, L. n. 107/2015, dell’art. 6 CCNL mobilità scuola del 8.4.2016, e dell’O.M. n. 241/2016, nonché dell’art. 28, comma 1, d.P.R. n. 487/1994.
Per tale ragione l’assegnazione della lavoratrice all’Ambito territoriale assegnato è illegittimo e l’amministrazione dovrà quindi procedere ad assegnarla in una delle sedi disponibili indicate nella domanda di trasferimento, in rigoroso rispetto del principio di scorrimento della graduatoria.