Personale ATA: valutabile il servizio prestato presso la Camera di Commercio.
Tribunale di Torino – Ordinanza n. 18894-2017
Il Tribunale di Torino, investito di domanda cautelare presentata da un ricorrente assistito dall’Avv. Marco Fusari di Milano, ha dichiarato in via di urgenza ex art. 700 c.p.c. la piena valutabilità del servizio dallo stesso prestato presso la Camera di Commercio.
Il Giudice del Lavoro di Torino ha infatti accolto la tesi secondo cui le Camere di Commercio, essendo enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza e sulla base del principio di sussidiarietà di cui all’art. 118 Cost., funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell’ambito delle economie locali, rientrano pertanto tra gli Enti locali il cui servizio deve essere valutato.
Il ricorrente potrà fare valere fin da subito il punteggio spettante per tale servizio in occasione dell’imminente aggiornamento delle graduatorie di terza fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), e in attesa della sentenza definitiva che dovrà decidere anche sull’illegittimità della risoluzione d’ufficio del precedente contratto a termine decisa dall’istituto scolastico in ragione della presunta erroneità del punteggio in graduatoria.