Riconoscimento anzianità di servizio dei precari della ricerca
Tribunale di Tivoli – Sentenza n. 834-2017
Il Tribunale di Tivoli in funzione del giudice del lavoro accoglie il ricorso presentato dall’avv. Francesco Americo di una lavoratrice precaria del Consiglio Nazionale delle Ricerche che aveva prestato servizio con contratti di lavoro a tempo determinato dal 1992 al 1996 e che al momento della sua assunzione a tempo indeterminato si è vista non riconoscere tale periodo di lavoro.
Fatte queste premesse di carattere generale il giudice di primo grado rileva che “risponde a canoni di equità il principio in base al quale l’anzianità di servizio, quantomeno in proporzione alla prestazione lavorativa effettivamente resa, venga considerata ai fini degli aumenti periodici, pur in assenza di una esplicita disposizione contrattuale o normativa in tal senso, ovvero ai fini dell’applicazione di tutti gli istituti contrattuali che hanno quale presupposto la sussistenza di una pregressa attività lavorativa”.
Per arrivare a teli conclusioni, il giudice richiama anche la giurisprudenza comunitaria e la direttiva n. 1999/70/CE in materia di abuso nella reiterazione dei contratti a tempo determinato ove risulta chiaro che lo scopo della direttiva è non solo di stabilire un quadro per la prevenzione degli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato, ma anche di garantire il rispetto del divieto di discriminazione per quanto riguarda il lavoro a tempo determinato, come si evince dalla clausola 1, lett. a), dell’accordo quadro, secondo cui l’obiettivo di quest’ultimo è di «migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione».
In conclusione il lavoratore ottiene il riconoscimento dell’anzianità di servizio cui dovrà seguire l’attribuzione della superiore fascia stipendiale e il pagamento delle differenze retributive maturate.