Ordinanza del Tribunale di Termini Imerese – sez. lav. – del 14.02.2018 – assegnazione temporanea ex art. 42 bis D.Lgs n. 151/2001.
Con l’ordinanza in commento il Tribunale di Termini Imerese riconosce il diritto di una docente di scuola secondaria di II grado, madre di due bambine, di cui una di 4 anni ed una di 10 mesi, ad essere assegnata temporaneamente nell’Ambito territoriale del luogo di servizio dell’altro genitore, superando l’eccezione sollevata dal MIUR relativa alla carenza di posti vacanti e disponibili.
Sul punto, il Tribunale evidenzia che “non è condivisibile la tesi sostenuta dall’Amministrazione resistente secondo cui il “posto vacante e disponibile”, alla cui sussistenza l’art. 42 bis subordina il diritto di assegnazione di che trattasi, sia da intendersi quale posto presente nell’organico di diritto e rimasto privo di titolare dopo l’effettuazione dei trasferimenti; che, infatti, va osservato che la disposizione in esame, da un canto, non fa alcuna distinzione tra organico di diritto ed organico di fatto e, dall’altro, che la predetta interpretazione implica la sostanziale vanificazione della norma in commento, dovendosi ritenere altamente improbabile che, al termine delle operazioni di mobilità provinciali ed interprovinciali, residuino posti disponibili nell’organico di diritto; che peraltro, la stessa Amministrazione si contraddice allorquando riconosce che il diritto di precedenza in esame è disciplinato dalla CCNI sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie che, com’è noto, avvengono sulla scorta dell’organico di fatto”.
Il Tribunale, pertanto, evidenza e legittima la prassi applicativa (recepita – seppure in modo non del tutto conforme alle finalità della legge – anche dal CCNI sulle assegnazione ed utilizzazioni) di dare esecuzione all’istituto di cui all’art. 42 bis nella fase delle assegnazioni dei posti disponibili nell’organico di fatto.
Tuttavia, nello stesso tempo, non può non essere osservato che, anche qualora si accedesse alla tesi per cui la disponibilità dei posti andrebbe ricercata, in effetti, nella fase dell’ “organico di diritto”, allora la verifica del “posto vacante e disponibile” potrebbe ben essere effettuata anche nel momento antecedente le operazioni di mobilità e di immissione in ruolo, allorquando l’organico di diritto viene a delinearsi e che, pertanto, l’indagine sulla sussistenza o meno del posto “vacante e disponibile” compiuta solo all’esito di tali operazioni non è altro che il frutto di una scelta discrezionale e non inderogabile dell’Amministrazione, non avallata da alcuna disposizione normativa.
Avv. Daniela Nicastro