Tribunale di Taranto – Sentenza n. 2944-2017 del 26 settembre 2017

Condannato Dirigente Scolastico di Taranto a seguito del suo rifiuto di consegnare i documenti sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.

 

Un Dirigente Scolastico della Provincia di Taranto è stato condannato al pagamento della somma di €.2.000,00, oltre spese, per non aver consentito al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza d’istituto la consultazione della documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione.

La ricorrente nella sua qualità di docente RSU – RLS, rappresentata dall’Avv. Giovanni Bufano procuratore della FLC CGIL della provincia di Taranto, dopo aver preso atto che il Dirigente Scolastico, nonostante le richieste ad egli formulate per iscritto, non adempiva alla consegna della documentazione sulla sicurezza dei luoghi di lavoro si dimetteva dall’incarico contestando l’inadempienza contrattuale del medesimo.

A seguito di tanto il Dirigente comminava la sanzione del rimprovero scritto poiché, a suo dire, falsamente accusato dalla sua dipendente di inadempienza contrattuale.

Detta sanzione veniva, tuttavia, annullata con Sentenza n.2944/2017 del 26.09.2017 del Tribunale di Taranto.

Il Magistrato del Lavoro, Dott. Lorenzo De Napoli, ha affermato che sulla base di una lettura coordinata delle disposizioni in materia, “si evince che, contrariamente a quanto affermato dal dirigente scolastico, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha il diritto di estrarre copia del documento di valutazione dei rischi, e tale documento deve sì essere consultato in azienda, ma non necessariamente nell’ufficio ove è custodito”, confermando il diritto all’estrazione di copia degli atti d’interesse.

Altra rilevante questione è quella relativa alla convocazione impartita telefonicamente nei confronti della docente per recarsi nell’Ufficio di Dirigenza.

Per il Giudice la convocazione telefonica è da ritenersi informale in assenza di un preciso ordine di servizio o di un fonogramma.

In mancanza di questi presupposti la condotta del lavoratore che rifiuta di raggiungere il suo Capo d’Istituto se chiamato per telefono, e per analogia anche per sms o per messaggio di Whatsupp, non può essere oggetto di alcun tipo di sanzione.

Avv. Giovanni Bufano