Trasferimento da posto di sostegno a posto comune: si deve considerare il servizio pre-ruolo ai fini del computo del vincolo quinquennale
Tribunale di Taranto – Ordinanza n. 18720-2017
Il CCNI Mobilità 2017 è illegittimo nella parte in cui considera solo il servizio di ruolo ai fini del soddisfacimento del vincolo quinquennale, escludendo quindi le supplenze da tale computo.
Infatti l’art. 23, comma 11 del nuovo Contratto Mobilità, così come già accaduto in passato, impedisce ai docenti di sostegno, che non abbiano terminato il quinquennio di permanenza su tale posto, di “chiedere di partecipare ai passaggi di ruolo su posti di tipo comune e su classi di concorso, fino al compimento del quinquennio”.
Ancora una volta il Giudice jonico però, confermando analoghe pronunce già rese in occasione della Mobilità 2016, ha chiarito che non sussistono ragioni che possano giustificare siffatto differente trattamento, che dunque appare chiaramente discriminatorio ai danni di chi ha prestato servizio da precario.
La “continuità didattica”, che il MIUR invoca a sproposito per giustificare la sua condotta, non una valida ragione per ignorare il servizio precario. Tale esigenza “potrebbe essere soddisfatta” — spiega il Tribunale di Taranto — “mediante la previsione di un periodo di servizio minimo sul posto di sostegno, prescindendo però dalla distinzione tra servizio di ruolo e rapporti di lavoro a tempo determinato, che di per sé resta del tutto estranea rispetto alla suddetta esigenza”.
La pronuncia si inserisce in un chiaro orientamento, ormai ampiamente consolidato, che ha già pacificamente ritenuto che l’art. 127, comma 2, del D.lgs. n. 297/1994, nella parte in cui non parifica l’attività di insegnamento a tempo determinato su posti di sostegno alla stessa attività, svolta in costanza di lavoro a tempo indeterminato ai fini della soddisfazione del vincolo di permanenza quinquennale, si pone in conflitto, non solo con il principio espresso al punto 1 della clausola 4, della Direttiva Comunitaria 1999/70/CE, bensì anche con il precetto contenuto al successivo punto 4 della medesima clausola.
In conclusione, l’amministrazione scolastica è sempre obbligata a consentire la partecipazione alla procedura per il trasferimento su posto di comune a tutti i docenti che hanno compiuto un quinquennio di permanenza su posto di sostegno, considerando utile a tale fine anche il periodo di pregresso servizio a tempo determinato.