Tribunale di Taranto – Decreto di rigetto n. 22616 del 13 luglio 2016

La norma che esclude il servizio pre-ruolo ai fini del computo del vincolo quinquennale per richiedere il trasferimento da posto di sostegno a posto comune, si pone in contrasto con la clausola 4, punti 1 e 4, della Direttiva 1999/70/CE

Decreto n. 22616/2016

 

L’art. 127, comma 2, del D.lgs. n. 297/1994, nella parte in cui non parifica l’attività di insegnamento a tempo determinato su posti di sostegno alla stessa attività, svolta con rapporto a tempo indeterminato, ai fini della soddisfazione del vincolo di permanenza quinquennale, si pone in conflitto, non solo con il principio espresso al punto 1 della clausola 4, della Direttiva Comunitaria 1999/70/CE, bensì anche con il precetto contenuto al successivo punto 4 della medesima clausola.

Poiché la norma comunitaria è sufficientemente precisa e incondizionata può essere invocata da un singolo davanti ad un Giudice nazionale, il quale, in caso di contrarietà della norma nazionale con la stessa, dovrà disapplicare la disposizione di diritto interno incompatibile.

Le esigenze di continuità didattica non enucleano alcuna valida ragione in relazione alla quale giustificare il trattamento deteriore riservato al servizio su posto di sostegno espletato con contratto a tempo determinato; infatti la stessa possibilità per i docenti di sostegno di accedere alla mobilità territoriale verso altro posto di sostegno sito in altra sede, già prima del decorso del quinquennio, è indice che non è stata l’esigenza di garantire la continuità didattica per l’alunno la ratio sottesa alla previsione del vincolo di permanenza quinquennale da parte del Legislatore.

Avv. Gianluigi Giannuzzi Cardone