I depennati dalle GaE per non aver presentato domanda di permanenza hanno diritto al reinserimento.
***
E’ quanto stabilito dal Tribunale di Roma, sez. Lavoro, con sentenza n. 7622/2017 del 22/09/2017 e dal Tribunale di Latina, sez. Lavoro, con sentenza n. 472/2017 del 12/09/2017.
Il Giudice del Lavoro di Latina, dopo aver riconosciuto la giurisdizione del Giudice Ordinario in materia di Graduatorie ad Esaurimento non configurando le stesse procedure concorsuali, ha ritenuto che la condotta dell’Amministrazione Scolastica che, in attuazione degli art. 1 D.M. 42/2009 ed art. 1 D.M. 44/2011, ha cancellato definitivamente la ricorrente dalle precitate Graduatorie si ponga in evidente contrasto con la normativa di rango primario di cui all’art. 1, co. 1–bis d.l. n. 97/2004 (conv. in l. n. 143/2004). A mente del citato disposto normativo la permanenza dei docenti nelle GaE, avviene su domanda dell’interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l’aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di tal ché la mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per i soli anni scolastici successivi, senza alcun carattere di definitività.
Né tantomeno la facoltà di domandare il reinserimento in graduatoria ai sensi dell’art. 1, co. 1-bis d.l. n. 97 cit. può ritenersi abolita – neppure implicitamente – dall’art. 1, co. 605 l. n. 296/2006, che ha trasformato le graduatorie permanenti del personale docente non di ruolo in graduatorie ad esaurimento, trattandosi di norme che possono trovare contemporanea applicazione in quanto disciplinano fattispecie completamente differenti: da un lato, la previsione generale del carattere ad esaurimento delle graduatorie e, dall’altro, la disposizione speciale che consente il reinserimento in graduatoria di chi avesse già maturato il diritto ad esservi inserito e ne sia stato cancellato soltanto per non aver presentato tempestiva domanda di permanenza/aggiornamento.
Alle medesime conclusioni è giunto il Giudice del Lavoro del Tribunale di Roma, il quale confermando l’orientamento espresso dal TAR Lazio nella nota sent. n. 27460/2017 e ribadito dal Consiglio di Stato con sent. 3658/14, ha ritenuto la cancellazione definitiva dei docenti dalle Graduatorie ad Esaurimento del tutto illegittima per contrasto delle norme di rango secondario con fonti primarie.
Ora il MIUR dovrà provvedere all’immediato reinserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento delle ricorrenti che, dopo anni, potranno finalmente vedersi riconosciuto il proprio diritto ad essere immesse in ruolo nelle file del personale docente.
Avv. Maria Rosaria Altieri