Mobilità straordinaria
Tribunale di Ravenna – Ordinanza n. 3683-2016
Il Tribunale di Ravenna riconosce che il principio del “merito” è il criterio al quale avrebbe dovuto attenersi il MIUR nell’espletamento della procedura di mobilità: la domanda è fondata, poiché la ricorrente è stata, comunque (ossia con il punteggio di 29 che le è stato riconosciuto), superata – negli ambiti espressi in via di preferenza – da docenti meno titolati, nelle graduatorie e nei movimenti che ne sono conseguiti. Ciò posto, l’Amministrazione non ha indicato un valido motivo in forza del quale, in relazione ad ambiti oggetto di preferenza da parte della ricorrente, le siano stati preferiti colleghi con minori punteggi. Pertanto, nell’assenza di giustificazioni circa il motivo dell’applicazione di un siffatto criterio anti meritocratico in luogo del principio del merito, che al contrario, oltre ad informare in generale qualsiasi procedura concorsuale (anche applicata alla mobilità),risulta fatto proprio dalla normativa contrattuale collettiva in questione, la domanda della ricorrente è fondata, per il primo ambito utile seguendo l’ordine delle preferenze espresse dalla ricorrente nel quale la stessa è stata ingiustamente collocata al di fuori dell’utile graduatoria di merito. Poco importa che la ricorrente nella domanda di mobilità abbia indicato quale prima tipologia di posto quello “comune” e successivamente quello di “inglese” (che è quello, come sopra visto, assegnato alla docente che la precede pur con punteggio inferiore), dovendosi evidentemente riconoscere la priorità alla preferenza manifestata sugli ambiti e non già sul tipo di posto (peraltro, in assenza di disposizione espressa contraria la quale, considerata l’evidente singolarità, dovrebbe essere espressamente prevista, salva sempre la valutazione sulla legittimità della stessa).
Per quanto riguarda il periculum in mora, lo stesso è in re ipsa. Il trasferimento del lavoratore pubblico dipendente a centinaia e centinaia di chilometri da casa, dagli affetti, dalle necessità familiari rappresenta un pregiudizio anche alla sfera non patrimoniale e areddituale del lavoratore.
Avv. Gianluca Corriere