Tribunale di Potenza – Sentenza n. 311 del 17 dicembre 2013

 

(Da FLC-CGIL Basilicata)

 

Non si possono recuperare somme indebitamente percepite dal lavoratore oltre i 10 anni e al lordo delle ritenute: vinto un ricorso dal nostro Ufficio Legale

 

Accolto il ricorso di un docente, patrocinato dal nostro Ufficio Legale, a cui l’Amministrazione aveva chiesto la restituzione, al lordo, di somme indebitamente percepite per effetto di un errore nella ricostruzione della carriera. La restituzione dell’indebito si estendeva oltre il termine decennale di prescrizione.

La sentenza, oltre ad accogliere l’accezione di prescrizione dell’indebito azionato dall’amministrazione (per la parte eccedente i 10 anni), ha anche accolto la domanda giudiziale nella parte in cui è stato chiesto la determinazione dell’indebito depurato dalle ritenute fiscali e previdenziali.

Difatti nel rapporto tra amministrazione e lavoratore la prima versa al secondo la retribuzione al netto di tali ritenute, tale che la ripetizione dell’indebito nei confronti del lavoratore non può non avere ad oggetto che le somme da quest’ultimo “percepite”, ossia quanto e solo quanto effettivamente sia entrato nella sfera patrimoniale del predetto (in tal senso: Cass. civile, sez. lavoro, 02.02.2012, n. 1464; Consiglio di Stato, sez. VI, 02.03.2009 n. 1164).

Il Giudice, invece, non ha accolto la domanda nella parte in cui era stata chiesta una declaratoria di totale irripetibilità delle somme stante la violazione del principio della certezza dall’azione della p.a.. Nel caso di specie tra la data della domanda di ricostruzione di carriera e la data del provvedimento definitivo sono trascorsi ben 15 anni, e quindi di un tempo, appunto, non coerente con il principio della generalizzata certezza dei tempi dell’azione della p.a. applicabile anche quando la stessa agisce in qualità di privato datore di lavoro, tenendo conto che il DM n. 190/1995 ha modulato i tempi necessari per l’adozione del provvedimento di ricostruzione di carriera fissando il termine finale in 480 giorni.

Il Giudice ha condannato l’Amministrazione al pagamento delle spese.

 

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