Tribunale di Pavia – Sentenza n. 221-2016 del 1 luglio 2016

Illegittimo il provvedimento del Dirigente Scolastico di sospensione disciplinare docenti fino a 10 giorni.

 

Tribunale di Pavia – Sentenza n. 221-2016

Nei procedimenti giudiziari in materia di pubblico impiego, allorquando il docente contesta la sanzione disciplinare illegittima con la sospensione fino a 10 giorni inflitta dal Dirigente Scolastico dopo una sommaria ed apparente istruttoria, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Dirigente Scolastico a prendere parte al procedimento in corso nonchè la carenza di legittimazione ad esercitare il potere disciplinare, per essere unicamente legittimato al presente giudizio il MIUR.

Carenza di legittimazione passiva ex D.P.R. 275/99 e carenza di potere dirigenziale di struttura pubblica ex art 502 D.Lgs 297/94 .

Secondo la giurisprudenza della S.C. “anche dopo l’estensione della personalità giuridica, per effetto della legge delega n. 59/1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli Istituti di istruzione secondaria, il personale ATA e docente della scuola si trova in rapporto organico con l’Amministrazione della Pubblica Istruzione dello Stato, a cui l’art. 15 del D.P.R. n. 275/1999 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale, e non con i singoli Istituti, che sono dotati nella materia di mera autonomia amministrativa. Ne consegue che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva del Ministero, mentre difetta la legittimazione passiva del singolo Istituto” (Cass. 21.3.2011 n. 6372; nello stesso senso, v. Cass. 15.10.2010 n. 21276; Cass. 28.7.2008 n. 20521; Cass. 10.5.2005 n. 9752; App. Torino n. 61/2012; App. Torino n. 940/12);

L’illegittimità di tale provvedimento disciplinare deriva dal mancato rispetto della normativa scolastica. Ai sensi dell’art. 91 CCNL Comparto Scuola 2006/2009 applicato al rapporto di lavoro “Per il personale docente ed educativo delle scuola, di ogni ordine e grado, continuano ad applicarsi le norme di cui al Titolo I, Capo IV della parte III del d.lgs. 297/1994”. La violazione degli artt.55 I comma e 55 bis II, III e IV comma del D. L.vo 165/01 che prevedono la natura imperativa delle norme sul procedimento disciplinare nel pubblico impiego e che l’irrogazione di una sanzione superiore al rimprovero verbale ed inferiore alla sospensione del servizio per più di dieci giorni sia demandata al responsabile con qualifica dirigenziale della struttura in cui il dipendente lavora. L’utilizzo del termine “struttura” da parte del legislatore depone per la rilevanza di uffici dotati di propria individualità autonoma senza che necessariamente si collochino in posizione dirigenziale.

L’art.1 del DM 18 dicembre 2014 titolato “Organizzazione e compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso l’Ufficio Scolastico regionale per la Campania”, recita “…visto il decreto 150/2009…visto il decreto ministeriale 26 settembre 2014 di individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell’amministrazione centrale, con particolare riferimento all’art. 5; considerata la necessità di adottare, in attuazione del quadro organizzativo delineato con il citato d.P.C.M. n. 98 del 2014, il decreto ministeriale di natura non regolamentare di cui all’art. 8, comma 8, del predetto decreto, per l’individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, dell’USR Campania; considerato che, ai sensi dell’art. 8, comma 7, lettera d del predetto d.P.C.M. n. 98 del 2014, l’USR per la Campania, si articola in n. 10 Uffici Dirigenziali non generali ed in n. 14 posizioni dirigenziali non generali per l’espletamento delle funzioni tecniche-ispettive………..l’USR Campania si articola del quadro l’ufficio scolastico regionale per la Campania, di seguito denominata USR, di livello dirigenziale generale, con sede a Napoli è organizzato in uffici dirigenziali di livello non generale per funzioni e per articolazioni sul territorio con compiti di supporto alle scuole..” , all’art. 2 recita “ l’Usr si articola per funzioni in n. 5 uffici di livello dirigenziale non generale”, art. 3 “ l’USR si articola sul territorio nei seguenti 5 uffici di livello dirigenziale non generale: Ambito Napoli, Ambito Avellino, Ambito Benevento, Ambito Caserta, Ambito Salerno.

Coerentemente con quanto sopra, hanno la natura di struttura rilevante ai fini della comminazioni di sanzioni disciplinari, ex art 494 primo comma e 502 D.Lgs. 297/94, l’ufficio Territoriale Scolastico provinciale e l’Ufficio Scolastico Regionale della Campania, giammai il Dirigente Scolastico, incaricato presso l’istituzione scolastica con autonomia amministrativa e con compiti di gestione ed organizzazione della scuola.

Il Dirigente Scolastico, al fine della valutazione della propria competenza, deve pertanto limitarsi ad inquadrare la fattispecie in relazione alla sanzione edittale astrattamente irrogabile sulla base della disciplina sanzionatoria normativamente prevista ed ai sensi dell’art. 492 del D. Lgs. n. 297/1994; ritenersi competente qualora debba comminare il rimprovero o l’osservazione scritta, al contrario rimettere gli atti all’AT provinciale per le altre sanzioni.

Non è conseguentemente condivisibile l’assunto di qualche Dirigente Scolastico ove afferma che la competenza debba essere determinata sulla base di una delle gravità della violazione contestata e della sanzione in concreto erogabile tra il minimo e il massimo previsti per la sospensione dal servizio per un periodo inferiore ai 10 giorni, tra l’altro non contemplata dall’art. 494 del D. Lgs. n. 297/1994; una tale interpretazione, oltre che contrastare con il chiaro disposto normativo, introdurrebbe peraltro una valutazione soggettiva, estranea al dettato normativo, nella fase di individuazione dell’organo disciplinare competente e anticiperebbe alla fase valutativa e discrezionale preliminare all’avvio del procedimento disciplinare la valutazione della sanzione concreta da applicare che al contrario fa parte di un momento successivo, propria della fase di applicazione in concreto della sanzione e quindi di esecuzione della sanzione, venendo meno in questo modo tutte le garanzie costituzionale del giusto procedimento amministrativo, della giusta istruttoria e la garanzia di difesa innanzi all’organo deputato per legge.

Sulla natura imperativa delle norme in materia di procedimento disciplinare nei confronti dei pubblici dipendenti è poi, di recente, tornata la Suprema Corte di Cassazione che ha evidenziato come alla loro violazione consegua la nullità della sanzione, al di là delle decadenze espressamente previste (Cass. Sez. Lavoro 24157/15).

E’illegittimo il provvedimento disciplinare inflitto dal Dirigente Scolastico della sospensione del docente fino a 10 giorni; il ruolo che andrebbe a rivestire il dirigente Scolastico contrasta con i principi di diritto, con i principi costituzionale di difesa, di eguaglianza e buon andamento della P.A, inoltre non è rispettoso della normativa scolastica. Il provvedimento di sospensione viene emesso in violazione degli artt.55 I comma e 55 bis II, III e IV comma del D. L.vo 165/01 che prevedono la natura imperativa delle norme sul procedimento disciplinare nel pubblico impiego; emesso in violazione dell’art.1 del DM 18 dicembre 2014 titolato “Organizzazione e compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso l’Ufficio Scolastico regionale ” che individua quale struttura dirigenziale l’USR e le sue articolazioni ufficio territoriali provinciali; il provvedimento si sospensione viene emesso in violazione dell’art. 503 del D.Lgs. 297/94: “Sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio e destituzione. Organo competente per l’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 492, comma 2, lettere b), c), d) ed e), è il dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale”.

Avv. Giuseppina Loffredo