Quando il Ministero “se la canta e se la suona…”: i diplomi di conservatorio vecchio ordinamento ai fini dell’accesso alla seconda fascia delle graduatorie di istituto – Osservazioni a margine di un decreto ex art. 700 c.p.c. in sede di reclamo del Tribunale del Lavoro di Padova
La pronuncia si inserisce in un filone già inaugurato da altre decisioni, sia pure con lineare e ragionata motivazione [1].
IL FATTO. Il ricorrente, in possesso del diploma di maturità ARTISTICA e del Diploma Accademico di Chitarra (c.d. Diploma di vecchio ordinamento, conseguito nell’a.s. 1993-1994 presso il Conservatorio di Musica POLLINI di Padova), ha presentato, per il triennio 2017-2020, domanda per il conferimento di incarichi e supplenze per l’insegnamento di Musica – classe di concorso (A032) e di Strumento musicale “Chitarra” (A56) – nella scuola secondaria di primo grado.
A seguito della domanda, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ha inserito il ricorrente nella terza fascia delle predette graduatorie d’istituto, ossia in quelle destinate ai docenti in possesso del solo titolo di studio e non di abilitazione, non attribuendo, pertanto, valore abilitante al titolo di studio del ricorrente.
In realtà, in base al titolo di studio posseduto (diploma di vecchio ordinamento equipollente al diploma accademico di secondo livello, il quale consente l’accesso alla SECONDA FASCIA delle graduatorie, cfr. DM 374/17 infra), il ricorrente avrebbe dovuto essere inserito nella seconda fascia delle predette graduatorie.
Con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato avanti al Tribunale del lavoro di Padova, il ricorrente adiva il Tribunale di Padova, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché accertasse l’equipollenza del titolo posseduto dal docente ricorrente ai titoli idonei per l’accesso alla seconda fascia e venisse ordinato al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico regionale per il Veneto – Direzione Generale – Ambito Territoriale di Padova il collocamento in seconda fascia delle graduatorie di istituto e di circolo.
Tuttavia, in prima istanza, il giudice del lavoro rigettava il ricorso, ritenendo legittimo il collocamento del ricorrente nella graduatoria di istituto di terza fascia, perché conseguente al fatto che “la legge 24.12.2012 n.228, che prevede l’equipollenza del titolo in suo possesso (diploma di conservatorio) ai diplomi accademici di 2° livello non ne afferma il valore abilitante che il ricorrente attribuisce allo stesso in via interpretativa e anche i diplomi accademici di secondo livello abbisognano di percorsi abilitanti ai fini dell’inserimento degli interessati nelle specifiche graduatorie riservate”.
Ciò posto, il Giudicante ha ritenuto che “tali norme sarebbero di stretta interpretazione e non suscettibili di analogia, né risulterebbe pertinente il paragone con i diplomi di maturità magistrale che hanno valore e caratteristiche peculiari”, mentre “i D.M. che hanno attuato, recependole, le determinazioni assunte con tale Legge, avrebbero rispettato il parametro normativo che ne fonda la legittimità”.
Conseguentemente, sempre secondo il Giudice in adesione alla tesi della difesa Ministeriale, il titolo abilitante per l’inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto per i possessori del diploma di conservatorio e di istruzione secondaria sarebbe costituito dal solo “diploma di didattica della musica”, che il ricorrente non avrebbe allegato di possedere.
A questo punto, il ricorrente reclama e il Collegio del Tribunale Patavino ribalta il verdetto, dichiarando, con una motivazione tutto sommato inappuntabile nella sua semplicità, che, in base alla norma di rango superiore ai regolamenti di successiva emanazione ministeriale, risulta pacifica, ai fini dell’accesso all’insegnamento, l’equipollenza dei diplomi di conservatorio vecchio ordinamento (unitamente al diploma di scuola media superiore) ai diplomi di secondo livello (e, dunque, legittimando l’insegnante in possesso dei medesimi ad accedere alle graduatorie d’istituto di seconda fascia).
§ § §
Per un corretto inquadramento della vicenda – cui il decreto in appresso contribuisce non poco – va rilevato che, per effetto della riforma di cui alla legge 21 dicembre n. 508 del 1999 che ha dato vita al comparto AFAM e in relazione alla validità dei diplomi in base all’art. 4 della medesima legge, come modificato dalla L. n. 268/02, “I diplomi rilasciati dalle istituzioni di cui all’art. 1, in base all’ordinamento previgente al momento dell’entrata in vigore della presente legge, ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, mantengono la loro validità ai fini dell’accesso all’insegnamento, ai corsi di specializzazione e alle scuole di specializzazione”.
Successivamente, con l’art. 1, comma 107, della legge n. 228 del 2012, è stato stabilito che “i diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti prima dell’entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, il diploma accademico rilasciato dai Conservatori prima della riforma di cui alla L. 508/99 sopraindicata (ossia il titolo di cui è in possesso il ricorrente), purché congiunto a diploma di scuola secondaria di secondo grado (anche questo in possesso del ricorrente), è equiparato a tutti gli effetti all’attuale diploma accademico di secondo livello.
Sennonché, il Decreto Ministeriale n. 374/2017 del 01.06.2017, all’art. 2, lettera b), n. 4 (all. n. 8), prevedendo espressamente che hanno diritto ad essere inseriti nella seconda fascia, relativamente alla graduatoria di circolo o d’istituto interessata, gli aspiranti in possesso di “diploma rilasciato per la frequenza dei corsi biennali di II livello presso i Conservatori di Musica e gli istituti musicali pareggiati finalizzati alla formazione dei docenti delle classi 31/A e 32/A e di strumento musicale di cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca 28 settembre 2007, n. 137”, espressamente non include coloro che, come il reclamante, sono in possesso del diploma ante L. 508/99 (il cui conseguimento è, ope legis, equiparato ad un diploma di secondo livello); per altro verso inserisce, al successivo n. 7 del medesimo comma, (questa volta espressamente) tra i titoli ritenuti equipollenti all’abilitazione all’insegnamento e che, quindi, danno accesso alla seconda fascia, gli aspiranti in possesso del diploma di maturità magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002 (in questo caso con un’evidente e inequivocabile, oltre che illegittima, disparità di trattamento).
Ne consegue, indubitabilmente, che il mancato inserimento del ricorrente nella seconda fascia delle graduatorie d’istituto non trova giustificazione, atteso che il succitato art. 1, comma 107, della L. n. 228 del 2012 è chiarissimo nell’equiparare il diploma di Conservatorio (ora AFAM) vecchio ordinamento agli attuali diplomi accademici di secondo livello.
Appare, pertanto, irragionevole l’interpretazione della disposizione contenuta nel D.M. 374/2017 art. 2, ult. cit., in base alla quale tra i titoli ritenuti equipollenti all’abilitazione all’insegnamento, e che quindi danno accesso alla seconda fascia, si rinviene il diploma accademico di secondo livello (cui è stato equiparato il diploma di conservatorio di vecchio ordinamento conseguito entro il 1999 e anche il diploma di maturità magistrale conseguito entro il 2002), ma non il diploma di conservatorio vecchio ordinamento (nonostante l’equiparazione ai diplomi di secondo livello per effetto della L. n. 228 del 2012).
In definitiva, non vi è chi non veda la contraddittorietà di una simile interpretazione – avallata anche dal Giudice di prima istanza (ma smentita dal collegio dal collegio) –: per accedere alla seconda fascia di graduatoria è sufficiente il diploma di secondo livello tuttavia il Ministero, nella propria difesa, non considera di secondo livello il diploma di conservatorio vecchio ordinamento (unitamente al diploma di scuola media superiore), che la legge espressamente equipara al diploma di secondo livello!
Evidentemente – “per la contradizion che nol consente” – bisognava interpretare il disposto di cui al DM 374/16 art. 2, co. 1, lett. a), nr. 4, come necessariamente riferito, oltre ai soggetti in possesso del diploma di secondo livello (ossia il “diploma rilasciato per la frequenza dei corsi biennali di II livello presso i Conservatori di Musica …”), anche a tutti gli altri soggetti in possesso di titolo equiparato ex lege al diploma di secondo livello (ossia a quanti risultino in possesso del diploma di conservatorio ante riforma, unitamente al diploma di scuola media superiore), nella stessa misura in cui, espressamente, il DM cit. ha equiparato ai diplomi universitari utili per il collocamento in seconda fascia, i diplomi (accademici) di maturità magistrale (cd. interpretazione adeguatrice).
Diversamente opinando, ossia interpretando come preclusivo dell’iscrizione in seconda fascia ai diplomati nei conservatori di vecchio ordinamento il disposto dell’art. 2, lett. a), nr. 4 del DM 374/17, occorreva che il Giudice avesse, comunque, a disapplicare (come ha fatto il Tribunale del reclamo patavino) quest’ultimo inciso nella parte in cui non estende anche ai diplomati dei conservatori l’accesso alla seconda fascia (così come lo consente a tutti i possessori del diploma di secondo livello).
In definitiva, qualunque fosse il percorso di stretta logica normativa (l’interpretazione adeguatrice ovvero la disapplicazione della norma di secondo livello difforme e contrastante con la normativa superiore, come icasticamente sostenuto dal collegio patavino), il risultato non poteva che essere identico e, cioè, nel senso della piena equiparazione tra il diploma di conservatorio vecchio ordinamento e i diplomi di secondo livello, ai fini dell’accesso alla graduatoria di seconda fascia di Istituto.
Rodolfo ROMITO, avvocato in Padova (romito@legalinet.eu)
[1]Si legge, nella sentenza n. 335/2016 del Tribunale di Pavia, “L’art. 1, comma 107, della L. n.228/2012 equipara, chiaramente, il diploma AFAM vecchio ordinamento ai diplomi accademici di II livello e, alla luce delle normative vigenti, rispettivamente le leggi nn.228/12 e 53/03, sia i diplomi AFAM vecchio ordinamento che quelli di maturità magistrale conseguiti entro l’a.s. 2001/02, sono da considerarsi come aventi valore di diplomi accademici di II livello. Si è dunque giunti al riconoscimento a favore del docente istante, inserito nella terza fascia delle graduatorie di istituto e in possesso del diploma accademico di conservatorio rilasciato dalle istituzioni oggi definite “di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) conseguito prima dell’entrata in vigore della riforma di cui alla legge del 21 dicembre n. 508 del 1999 che ha dato vita al “comparto AFAM”), del diritto all’inserimento nella II Fascia delle Graduatorie di Istituto, in virtù del ritenuto “valore abilitante intrinseco al titolo accademico in loro possesso”, riguardo a tutte le classi di concorso di loro interesse”. Analogamente, il Giudice del Lavoro di Salerno, dott.ssa Ippolita Laudati, con una sentenza datata 26 gennaio 2017, ha disposto l’inserimento in seconda fascia di sette docenti che secondo il MIUR erano destinati alla terza fascia poiché non abilitati, condannando il Ministero al pagamento delle spese processuali. Nello stesso modo si sono pure pronunciati il GdL di Vallo della Lucania, in data 9 febbraio 2017, e il Tribunale di Salerno nel marzo 2017.