Incompetenza del Dirigente Scolastico a irrogare la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio nei confronti del personale docente.
Con la sentenza n. 189/2017 il Tribunale di Novara ha confermato il consolidato orientamento dei giudici di merito nel dichiarare l’incompetenza del Dirigente Scolastico a irrogare la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per il personale docente.
In particolare, il giudice piemontese ha rilevato che, come già ritenuto dalla Corte d’Appello di Torino, con sent. 1079/2013 in proc. 1515/2012 e da molte altre pronunce di merito (Trib. Pavia, sent. n. 221/2016; Trib. di Torino sent. n. 1434/2013, Trib. Di Lodi, sent. n. 252/2015), in base all’art. 91 CCNL Comparto Scuola 2006/2009 applicato al rapporto di lavoro “Per il personale docente ed educativo delle scuola di ogni ordine e grado continuano ad applicarsi le norme di cui al Titolo I, Capo IV della parte III del d.lgs. 297/1994”. L’art. 492 d. lgs. 297/94, come sanzioni per il personale docente, prevede poi:“Sanzioni. 1. Fino al riordinamento degli organi collegiali, le sanzioni disciplinari e le relative procedure di irrogazione sono regolate, per il personale direttivo e docente, dal presente articolo e dagli articoli seguenti. 2. Al personale predetto, nel caso di violazione dei propri doveri, possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari: a) la censura; b) la sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio fino a un mese; c) la sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio da oltre un mese a sei mesi; d) la sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio per un periodo di sei mesi e l’utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva; e) la destituzione. 3. Per il personale docente il primo grado di sanzione disciplinare è costituito dall’avvertimento scritto, consistente nel richiamo all’osservanza dei propri doveri”. L’art. 93 CCNL prevede invece per il personale ATA le seguenti sanzioni disciplinari: “a) rimprovero verbale; b) rimprovero scritto; c) multa fino a quattro ore di retribuzione; d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni; e) licenziamento con preavviso; f) licenziamento senza preavviso”: L’art. 55 bis D.Lgs. n. 165/2001 prevede inoltre che: “Forme e termini del procedimento disciplinare. 1.Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l’irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, il procedimento disciplinare, se il responsabile della struttura ha qualifica dirigenziale, si svolge secondo le disposizioni del comma 2. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge secondo le disposizioni del comma 4. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo……”.
Ai sensi dell’art. 55 bis del T.U. sul pubblico impiego quindi, la competenza del dirigente scolastico è limitata alle infrazioni di minore gravità per le quali è prevista l’irrogazione di una sanzione inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni. Per il personale docente, a differenza di quanto disposto per il personale ATA, non è prevista la sanzione della sospensione sino a dieci giorni in quanto l’art. 492 d.lgs. 297/94 prevede la sanzione interdittiva minima della “sospensione dall’insegnamento fino a un mese”; previsione che radica la competenza dell’Ufficio dell’Amministrazione scolastica individuato ai sensi del comma 4 dell’art. 55 bis citato, con applicazione delle norme procedimentali ivi previste e di termini pari al doppio di quelli stabiliti dal comma 2.
Avv. Lorenzo Chidini