Scuola: illegittimità della trattenuta del 2,50% sulla retribuzione lorda mensile per i dipendenti pubblici assunti dopo il 31.12.2000.
Ogni mese nella busta paga di molti lavoratori della Pubblica Amministrazione viene detratta una somma pari al 2,5% calcolata sull’80% della retribuzione, a titolo di trattamento di fine rapporto (TFR).
Questa somma è da considerarsi illegittima e andrebbe restituita al soggetto perché il Tfr è una prestazione economica totalmente a carico del datore di lavoro, sia pubblico che privato. Il Tribunale di Napoli ha accolto il ricorso collettivo presentato dall’Avv. Giuseppe Sabbatella, dell’ufficio legale del Sindacato SNALS di Napoli, e nella sentenza emessa oggi ha riconosciuto l’illegittimità della trattenuta del 2,50% sulla retribuzione lorda mensile per i dipendenti pubblici assunti dopo il 31.12.2000.
Dopo i tribunali di Treviso, Reggio Calabria, Roma e Salerno, anche quello di Napoli si pronuncia in modo positivo sulla richiesta di un gruppo di insegnanti che ha chiesto la restituzione della trattenuta del 2,5% sull’80% della retribuzione a titolo di Tfr sullo stipendio. Il TFR, regime fiscale originariamente attribuibile ai soli dipendenti privati ed ampliato in seguito agli impiegati pubblici, non prevede alcuna trattenuta a carico del lavoratore.
Tale detrazione, perfettamente legittima nel sistema previdenziale TFS, è del tutto ingiustificata per il TFR, in ragione della natura e del metodo di calcolo totalmente diverso dal primo. Nel regime TFS, il dipendente è tenuto a versare una percentuale del 2,50% dell’80% della retribuzione lorda, a titolo di contributo previdenziale. Peraltro, come ha sottolineato la difesa della parte richiedente, non è dato sapere a cosa sia destinata la trattenuta 2,50% dei dipendenti in TFR, visto che essa non viene riversata nelle casse dell’Inps, né in alcun altro fondo di previdenza complementare. In altri termini, la trattenuta 2,50% rimane una prerogativa esclusiva del datore pubblico, che beneficia così di un forte risparmio sulle retribuzioni erogate e di fatto la “incamera” presso di sé.
Occorre ricordare che a dichiarare l’illegittimità di questa trattenuta è stata per prima la Corte Costituzionale con la sentenza numero 223 del 2012. Il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, sulla base degli enunciati principi di diritto, ha reputato che il trattamento di fine rapporto è una retribuzione differita posta a carico del datore di lavoro, come del resto avviene per tutti i dipendenti privati, pertanto, non può concorrere a formare un’aliquota a carico del dipendente, ma è ad esclusivo appannaggio del datore di lavoro.