Tribunale di Monza – Ordinanza n. 735-2017 del 07 febbraio 2017

Mobilità straordinaria

L’Ordinanza allegata, tra le pochissime di accoglimento, se non la prima, emesse dal Tribunale di Monza affronta tutti i rilievi sollevati dal MIUR quali quello della necessità della integrazione del contraddittorio e quello del criterio di assegnazione delle sedi. Viene infine rigettata la pretesa al riconoscimento del punteggio per il servizio in paritaria.

Ecco i passaggi più salienti:

Una parte della giurisprudenza di merito sostiene che sulla base di quanto disposto dall’art.6 CCNL 8/4/2016 e dal relativo Allegato 1 la graduatoria viene determinata per ciascuna preferenza, per cui non vi è un’unica graduatoria nella quale confluiscono tutti i docenti, ma tante graduatorie quante sono le preferenze complessivamente espresse. Da ciò consegue che il criterio del punteggio è un criterio successivo ed eventuale e trova applicazione solo nell’ipotesi in cui più docenti hanno espresso la medesima preferenza con la medesima priorità. In sostanza, secondo tale orientamento, è necessario il confronto tra prime preferenze, poi tra seconde preferenze, poi terze preferenze e così via, espresse da ciascuno dei docenti e solo qualora nell’ambito della graduatoria relativa a ciascuna preferenza (prima o seconda o terza ecc.) vi sia coincidenza di scelta tra più docenti trova applicazione il diverso criterio del punteggio. Pertanto, le richieste vanno esaminate secondo un ordine dato dal più alto punteggio, ma sempre nell’ambito di ciascuna delle singole e distinte graduatorie determinate dalle preferenze. Un docente con un punteggio inferiore, se ha indicato un ambito territoriale con una preferenza prioritaria rispetto a quella indicata da un docente con un maggior punteggio, verrà collocato nella graduatoria relativa alla preferenza prioritaria, mentre come sopra detto il criterio del punteggio è successivo ed ad esso si ricorre solo nell’ipotesi in cui più docenti hanno espresso la medesima preferenza con la medesima priorità.

Ebbene, tale interpretazione della norma collettiva non trova un aggancio normativo.

L’Allegato 1 al CCNL fa riferimento ad un ordine di graduatoria “per ciascuna preferenza”, senza prevedere però “un’aggregazione tra preferenze collocate sullo stesso livello; al contrario, il CCNL impone di effettuare graduatorie relative alle preferenze che tali paiono da intendere tutti gli ambiti territoriali indicati nella domanda, a prescindere dalla loro collocazione (anche l’ambito territoriale posto in 3^, o 15^, o 45^ posizione è una “ preferenza” del docente), e del resto tale interpretazione sembra porsi in irrimediabile contrasto con la previsione secondo cui non solo “per ciascuna delle operazioni l’ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione di titoli allegata al presente contratto”, bensì “L’ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio” (con la precisazione che “A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica …”) (Trib.Venezia, ordinanza 6962/2016, est. Menegazzo).  

D’altronde, secondo il meccanismo seguito dal Ministero l’individuazione della sede di destinazione avverrebbe in modo sostanzialmente casuale, dipendendo essenzialmente dall’ordine indicato dal docente nella domanda, con il rischio concreto che docenti con punteggio più alto trovino collocazione deteriore rispetto a docenti con punteggio più basso e conseguente violazione del principio di imparzialità di cui all’art.97 Cost., principio fatto proprio dall’art.28 d.p.r. 487/1994, in base al quale nei procedimenti concorsuali della P.A. va prioritariamente accontentato chi ha un punteggio maggiore. Il principio del merito informa in generale qualsiasi procedura concorsuale (anche applicata alla mobilità) e, quindi, il criterio del punteggio resta comunque prioritario rispetto a quello dell’ordine delle preferenze, per cui (in assenza di titoli di precedenza) per ciascuna preferenza indicata prevale l’aspirante con il punteggio più elevato, mentre l’ordine delle preferenze diventa decisivo solo a parità di punteggio.  Una diversa interpretazione della norma collettiva violerebbe anche il principio generale di scorrimento delle graduatorie fondato sul merito. La procedura di mobilità, infatti, costituisce una procedura concorsuale di impiego, basata sulla redazione di graduatorie e, quindi, lo scorrimento della graduatoria vincola l’amministrazione (Cass. 15212/2013) e la violazione di tale principio dà luogo ad un’incertezza assoluta sulle modalità di assegnazione delle sedi, incertezza che contrasta con i cardini dell’imparzialità e del buon andamento della P.A. (Cons.di Stato, Sez.IV, sent.5611/2011).

Va rigettata, invece, la domanda avente ad oggetto il diritto al riconoscimento del punteggio per il servizio pre-ruolo espletato dal 2009 al 2015 anni presso la scuola dell’infanzia paritaria.

Il mancato riconoscimento trova fondamento nell’art.485 D.L.vo 297/1994, che riproduce gli artt.1 e 2 del D.L. 370/1970 (conv. L.576/1970).

Sul punto, la Cassazione ha precisato che “l’art.2 del d.l. 19 giugno 1970, n.370, conv. in legge 26 luglio 1970, n.576, riprodotto dall’art.485 del d.lgs. 16 aprile 1994, n.297, che prevede, ai fini giuridici ed economici, il riconoscimento, a favore del personale docente delle scuole elementari, del periodo di insegnamento pre-ruolo prestato nelle scuole materne statali o comunali, attribuisce un beneficio, sicché, rivestendo carattere eccezionale, non è suscettibile di interpretazione analogica o estensiva con riguardo ai servizi prestati presso istituti infantili diversi da quelli statali o comunali” (Cass. 1035/2014).

E’ necessario, infatti, distinguere il riconoscimento del servizio prestato presso le scuole paritarie ai fini dell’inserimento nella GAE dal riconoscimento a fini economici, dopo l’assunzione con immissione in ruolo, ossia ai fini dell’anzianità di servizio.  Se, dunque, l’insegnamento presso scuole non statali può costituire titolo valido ai fini del posizionamento in graduatoria, in quanto esperienza lavorativa assimilabile a quella svolta presso scuole pubbliche, non si vede perché tale titolo debba essere riconosciuto anche ai fini della ricostruzione della carriera, ossia al fine del riconoscimento di un’anzianità di servizio convenzionale presso lo Stato, quando, invece, tale servizio è stato espletato presso scuole non statali (per il cui accesso, peraltro, neppure è previsto un concorso pubblico).

Irrilevante appare, dunque, il fatto che la L.62/2000 abbia espressamente affermato che “Il sistema nazionale di istruzione … è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali” e che le suddette scuole paritarie svolgono un “servizio pubblico” (art.1, commi 1 e 3), che siano stati previsti penetranti controlli e rigide prescrizioni per gli istituti paritari (L.62/00, L.27/06, ex multis C.M. 163/2000 e i decreti ministeriali n.267/07 e n.83/08; in particolare la C.M. 163/2000 ha preteso che, al fine di ottenere la parità, gli istituti scolastici privati devono: “dichiarare che il personale docente è munito di titolo di studio abilitante ovvero di specifica abilitazione” e, altresì, “dichiarare che il rapporto di lavoro individuale per tutto il personale della scuola è conforme ai contratti collettivi di settore”, così pervenendo ad una piena omogeneità tra il servizio d’insegnamento svolto nelle scuole statali e quello alle dipendenze degli istituti privati paritari), che l’art.2, co.2 D.L.255 del 3/7/2001 abbia disposto l’equiparazione di servizi statali e paritari, disponendo che siano “valutati nella stessa misura”, in quanto il servizio prestato presso la scuola paritaria in questione rimane, comunque, servizio prestato presso un ente privato, con conseguente ragionevolezza della sua esclusione ai fini del conteggio dell’anzianità di servizio presso lo Stato.

Avv. Gianluca Corriere