Tribunale di Milano – Sentenza n. 98 del 27 febbraio 2014

 

La mancanza di interesse ad agire del docente che lavora su messa a disposizione rispetto alla graduatoria di istituto.

Con sentenza del 27 febbraio 2014 il Tribunale di Milano ha respinto la domanda del docente che, lavorando su messa a disposizione con contratto a termine fino alla nomina dell’avente diritto, contestava la validità dei titoli per l’accesso alla graduatoria di istituto dichiarati dal collega al quale veniva poi affidata la supplenza con termine al 30 giugno.

Il Tribunale ha osservato che, essendoci altri docenti che seguivano in graduatoria di istituto (la cui presenza in graduatoria non era mai stata contestata), il docente che lavorava su messa a disposizione non aveva pertanto interesse ad agire nel giudizio: infatti, anche nel caso in cui la sua domanda fosse stata eventualmente essere accolta, con declaratoria di mancanza del possesso dei titoli in capo al docente che aveva ottenuto la supplenza fino al 30 giugno, ciò non gli avrebbe comunque giovato, tenuto conto che la supplenza sarebbe comunque spettata al docente immediatamente seguente nella graduatoria di istituto.

Il ragionamento seguito dal Giudice va ritenuto corretto nel caso specifico tenuto conto del principio del chiesto e del pronunciato, visto che la domanda del ricorrente era volta all’accertamento del suo supposto diritto a ottenere la supplenza in contestazione.

L’interesse ad agire del docente che lavora su messa a disposizione potrebbe tuttavia sussistere, a mio parere, nel caso in cui la sua domanda venga formulata in modo diverso rispetto all’accertamento del diritto alla supplenza (e fermo restando che la domanda dovrebbe poi risultare fondata nel merito, con accertamento, pertanto, dell’illegittimo inserimento nella graduatoria di istituto del docente che ha ottenuto la supplenza).

Essendo infatti giuridicamente impossibile – in assenza di una rituale documentazione contestuale ai fatti – accertare ex post se i docenti che seguono in graduatoria di istituto avrebbero con certezza rinunciato alla supplenza contestata, il docente che lavora su messa a disposizione potrebbe vantare al massimo un danno derivante dalla mera perdita della chance di ottenere la supplenza.

Avv. Marco Fusari