Comportamento antisindacale: l’art. 6 del CCNL scuola è ancora applicabile.
In esito alla seconda fase del giudizio ex art. 28 l.300/1970 intentato da CGIL CISL e Cobas avverso il comportamento asseritamente antisindacale di un Dirigente Scolastico che non intendeva contrattare sulle materie previste dall’art. 6 del CCNL il Tribunale di Lucca, confermando il proprio precedente decreto (già pubblicato in questo stesso sito), ha stabilito che il comportamento censurato è antisindacale, poiché il D.Lgs 150/2009 (cd. decreto Brunetta) non può ritenersi applicabile prima ed a prescindere dal rinnovo del CCNL e dunque le materie previste dall’art. 6 CCNL continuano a formare oggetto di contrattazione d’istituto.