Divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato ed a tempo indeterminato anche per i ricercatori
La sentenza in esame stabilisce che il principio di parità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, sancito dalla direttiva UE 1999/90, si applica anche al pubblico impiegato a tempo determinato con mansioni di ricercatore, al quale vanno dunque riconosciuti gli effetti giuridici ed i trattamenti economici legati all’anzianità di servizio nella stessa misura in cui spettano ai dipendenti a tempo indeterminato.