La Provincia discrimina gli alunni disabili se non garantisce l’assegnazione dell’assistenza specialistica.
Il Tribunale di Livorno si è pronunciato con un’Ordinanza del 13 Febbraio 2017 per affrontare il caso di un’alunna disabile frequentante un Istituto Superiore e rimasta priva delle ore di assistenza specialistica indicate nel P.E.I.
Di fatto la Scuola aveva tempestivamente inviato alla Provincia (60 giorni precedenti l’inizio dell’anno scolastico) la richiesta del contributo economico per gli alunni disabili ma l’ente non aveva adempiuto impedendo al Dirigente Scolastico di procedere con la stipula dei contratti con il personale educatore;
la Provincia si è difesa eccependo il difetto di giurisdizione e la carenza di legittimazione passiva; da un lato assumeva che dovesse essere investito il Giudice Amministrativo, dall’altro riteneva che l’unico legittimato passivo fosse l’Istituto Scolastico solo perché il D.S. stipula contratti con il personale;
da dire che nelle more del giudizio la Provincia erogava il contributo economico consentendo all’alunna di beneficiare delle ore di educativa indicate nel P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) e pertanto veniva dichiarata cessata la materia del contendere, andando in decisione sulla sola questione di merito;
e così secondo il Tribunale “l’inerzia dell’amministrazione nel predisporre i mezzi necessari a garantire il numero delle ore di assistenza specializzata riconosciuta nel P.E.I. ( e già comunicate dalla scuola ben prima della fine del precedente anno scolastico) aveva quindi realizzato una discriminazione indiretta a carico dell’alunna, la quale a causa di detta condotta omissiva e delle conseguente mancata attuazione del P.E.I. vedeva evidentemente frustrato e leso, a causa delle propria disabilità, il suo diritto al’istruzione”.