Sulla competenza territoriale nelle controversie con la P.A.
Tribunale di Lecce – Ordinanza n. 2522-2018
Il Tribunale di Lecce Sezione Lavoro si è espresso in ordine alla dibattuta questione della competenza territoriale nelle controversie relative ai rapporti di lavoro con le Pubbliche amministrazioni con riferimento alla portata applicativa dell’art. 413 cpc 5 comma (“Competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto).
Il Tribunale ritiene di dover aderire alla prevalente giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo la quale il foro competente sarebbe quello del luogo ove ha sede l’ufficio al quale il ricorrente risulta stabilmente e organicamente assegnato, a nulla rilevando la circostanza che il lavoratore, dipendente pubblico, si trovi a rendere la prestazione presso un ufficio diverso da quello di appartenenza, in base ad un provvedimento temporaneo di assegnazione nell’ambito di un rapporto di comando o distacco, che non implica la fine del rapporto di impiego con l’amministrazione di appartenenza, trattandosi pur sempre di utilizzazione temporanea, irrilevante per gli effetti di cui all’ art. 413 quinto comma cod. proc. Civ.