Trasferimento da posto di sostegno a posto comune: si deve considerare il servizio preruolo ai fini del computo del quinquennio.
Tribunale di Lecce – Ordinanza n. 20479-2017
La mancata parificazione fra l’attività di insegnamento su posti di sostegno come docente di ruolo o come supplente, ai fini della soddisfazione del vincolo di permanenza quinquennale, si pone in conflitto con il divieto di discriminazione del lavoro a tempo determinato, contenuto alla clausola 4, punto 1, della Direttiva comunitaria 1999/70/CE.
Una norma nazionale non può, quindi, prevedere che, in assenza di ragioni oggettive, per i dipendenti pubblici di ruolo, nel confronto con altri dipendenti pubblici di ruolo, non siano presi in considerazione i periodi di servizio prestati in qualità di dipendente temporaneo.
Se lo scopo dell’art. 127, comma 2, della legge n. 29771994 è quello di prevedere un’esperienza quinquennale nell’attività didattica di sostegno, perché un docente possa ottenere il trasferimento in un posto “comune”, non rileva se detta esperienza sia stata acquisita prima o dopo l’immissione in ruolo, per cui non vi sono quelle ragioni oggettive, di cui alla direttiva comunitaria, che, sole, giustificherebbero una disparità di trattamento tra dipendenti pubblici, a seconda che abbiano svolto il quinquennio di servizio su posto di sostegno computando o scomputando quello prestato con contratti di lavoro a tempo determinato.
Ne consegue che il docente che vanta cinque anni di servizio su posto di sostegno, sia in virtù di un contratto a tempo indeterminato, che di contratti a tempo determinato, ha diritto di proporre domanda di trasferimento su posto comune.