Tribunale di Latina – Sentenza n. 1444-2016 del 13 dicembre 2016

Il TAR rigetta, il Tribunale del Lavoro reinserisce.

 

Nonostante l’orientamento negativo della Giustizia Amministrativa circa il diritto al reinserimento dei docenti depennati per mancata presentazione della domanda di aggiornamento nelle Graduatorie ad Esaurimento, il Giudice del Lavoro di Latina, su ricorso patrocinato dall’Avv. Maria Rosaria Altieri a tutela di una docente cancellata dalle GaE sin dal 2007, ha dichiarato “il diritto della parte ricorrente ad ottenere il reinserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento della Provincia di Latina per gli anni 2014/2015 e 2015/2016 e 2016/2017 con il punteggio maturato all’atto della cancellazione, come da richiesta meglio specificata nel ricorso introduttivo

Il Tribunale di Latina con sentenza n. 1444 del 13/12/2016, sintetica ma granitica, ha accolto integralmente il ricorso in quanto “la mancata presentazione della domanda di permanenza nella graduatoria non ha carattere definitivo, giacchè l’art. 1, comma 1 bis, del D.L. 97/20014 convertito in L. n. 143 del 2004 concede la possibilità di essere inseriti a domanda per il triennio successivo con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione”.

Il Giudice dunque non ha ritenuta valida la tesi del MIUR secondo il quale l’art. 1, comma 1 bis, del D.L. 97/20014 sarebbe stato implicitamente abrogato dall’art. 1 comma 605 lett. c) l. 296/2006. Secondo l’Amministrazione scolastica, infatti, le due norme sarebbero tra loro incompatibili con la conseguenza che, esclusa la possibilità di una contemporanea applicazione, la norma successiva avrebbe implicitamente abrogato quella precedente.

In realtà, nella specie, non esiste alcuna impossibilità di contemporanea applicazione tra la previsione generale del carattere ad esaurimento delle graduatorie e la disposizione che consente il reinserimento in graduatoria di chi già avesse maturato il diritto all’inserimento in graduatoria e ne sia stato cancellato soltanto per non aver presentato tempestiva domanda di aggiornamento.

Quest’ultima disposizione infatti non amplia il novero delle persone iscritte in graduatoria, limitandosi a prevedere la cancellazione dalla graduatoria in conseguenza della mancata o intempestiva domanda di aggiornamento e a precisare che tale cancellazione non è, però, definitiva (valendo, infatti, soltanto “per gli anni scolastici successivi”, ovvero per quelli di validità della graduatoria) e consente il reinserimento nelle graduatorie successive.

Avv. Maria Rosaria Altieri