Tribunale di Lanciano – Ordinanza n. 2427-2016 del 04 novembre 2016

Riconoscimento del servizio prestato dal docente in istituti paritari ai fini della mobilità, illegittimità delle “Note Comuni” allegate al CCNI per la mobilità del personale docente 2016/2017

 

Tribunale di Lanciano – Ordinanza n. 2427-2016

Con l’ordinanza suindicata il tribunale di Lanciano in funzione di Giudice del Lavoro ha accolto il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da una docente assunta in ruolo con piano straordinario di assunzione in fase C presso la provincia di Salerno dalle graduatorie ad esaurimento ai sensi della Legge 107/2015 art. 1 comma 98 lett. c).

La ricorrente partecipava alla procedura di mobilità territoriale prevista dal CCNI dell’08 aprile 2016 indicando tutti gli ambiti territoriali di preferenza della regione Campania e a seguire quelli del Lazio, ma non indicava nessun ambito territoriale inerente la regione Abruzzo. Tuttavia, la stessa veniva assegnata d’ufficio presso un istituto sito in provincia di Chieti con incarico triennale.

La ricorrente contestava la mancata valutazione del servizio prestato in istituti paritari pari ad un punteggio di 9 che, laddove valutato, le avrebbe consentito di restare in uno degli ambiti della regione di appartenenza e che tale punteggio le era sempre stato valutato dal ministero nelle graduatorie ad esaurimento e, quindi, ai fini dell’immissione in ruolo.

Ma le disposizioni presenti nelle “Note Comuni” allegate al CCNI per la mobilità del personale docente dispongono che: “Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile” configurando un grave contrasto con gli artt. 360 e 485 del D.lgs.vo n. 297//1994, con la Legge n. 62/2000, nonché con l’art. 2 comma 2 del D.L. n. 255/2001.

Pertanto, il giudice adito concludeva per l’accoglimento del ricorso, così motivando: “…non vi sono ragioni per escludere l’efficacia della suddetta disposizione legislativa alla formazione delle graduatorie di mobilità, limitandola alla sola formazione delle graduatorie per l’assunzione del personale docente statale”.

Talaltro, se la legge primaria ha sancito la piena equiparazione tra scuole statali e scuole paritarie, la stessa non può essere oggetto di alcuna limitazione di sorta, “pervenendosi ad un’interpretazione della vigente normativa senz’altro contraria ai principi di eguaglianza e di imparzialità della p.a. (artt. 3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche.”.

Sintetizzando, se il legislatore ha sancito la piena equiparazione degli istituti paritari e statali il ministero non può cambiare le carte in tavola in sede di contrattazione collettiva integrativa, con grave danno dei docenti che si sono visti privare di un punteggio sempre valutato e attribuito nelle precedenti graduatorie.

Nola, addì 09.11.2016

Avv. Giovanna Sarnacchiaro