Tribunale di Lagonegro – Ordinanza n. 1534-17 del 26 settembre 2017

MOBILITA’ NEL COMPARTO SCUOLA

Nullità del CCNI sulla mobilità per contrasto con la L. n. 104/1992

Tribunale di Lagonegro – Ordinanza n. 1534-17

La decisione del Giudice del lavoro di Lagonegro si inserisce nel solco delle decisioni assunte in merito al contrasto tra le disposizioni recate dal CCNI sulla mobilità in tema di precedenze e la disciplina legale contenuta nella L. n. 104/1992.

Con la decisione in commento è stato annullato l’art. 13 del CCNI sulla mobilità a.s. 2017/2018 per contrasto con l’art. 33 commi 3 e 5 della L. n. 104/1992, nella parte in cui la norma pattizia (art. 13 comma 1 punto IV) prevede che il regime delle precedenze a favore del lavoratore che presti assistenza al parente entro il II grado è subordinato anche allo status di inabilità di entrambi i genitori.

Detta disposizione contrasta con l’art. 33 commi 3 e 5 della L. n. 104/1992 che, invece, si limita a prevedere che il lavoratore chiamato ad assistere un parente o affine entro il secondo grado – senza prevedere ulteriori condizioni –  ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito non potendo essere traferito senza il suo consenso.

La ricorrente aveva subito il trasferimento d’ufficio perchè soprannumeraria e l’Amministrazione non aveva accordato le precedenze previste dall’art. 33 co. V della L. 104 (richiamata dall’art. 601 d. lgs. n. 297/1994) proprio in quanto la norma pattizia prevedeva come condizione ulteriore ai fini delle precedenze, anche lo status di inabilità di entrambi i genitori configurando, così, un rapporto assistenziale esclusivo che, peraltro, nella norma di legge è stato espunto dal legislatore del 2010.

Ritenuta la natura di norma imperativa contenuta nell’art. 33 commi 3 e 5 il Giudice, ai sensi dell’art. 1418 c.c. ha annullato la norma pattizia.

Villa d’Agri (PZ), 29 settembre 2017.

Avv. C. Massimo Oriolo