Violazione dell’art. 8, comma 3, CCNI del 12.04.2017 per mancata valutazione dei posti vacanti per effetto dei movimenti in uscita nei trasferimenti del personale educativo.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Frosinone con ordinanza n. 9347/2017 ha censurato l’operato delle amministrazioni coinvolte nella procedura di mobilità, a causa della mancata rettifica dei trasferimenti del personale educativo, decretando la violazione dei criteri sanciti dal CCNI sottoscritto in data 12.04.2017 e più in particolare dell’art. 8, comma 3, che, relativamente alle sedi disponibili per le operazioni di mobilità, prevede che: “sono altresì disponibili le cattedre ed i posti che si rendono vacanti per effetto dei movimenti in uscita, fatta salva la sistemazione del soprannumerario della provincia.”
Il Tribunale ha ritenuto, infatti, che l’Ambito territoriale provinciale, deve, dapprima, assegnare i trasferimenti sulla base dei posti disponibili nell’organico di diritto, ma, poi, successivamente, deve anche tener conto dei posti che si rendano vacanti in uscita, come conseguenza dei trasferimenti ottenuti da istitutori della Provincia di titolarità per il corrente anno verso nuova Provincia o nuovo Istituto.
In virtù di tali premesse, ha ordinato l’immediato trasferimento della ricorrente presso la sede non assegnata in via amministrativa.