Illegittima valutazione del punteggio ai fini della domanda di mobilità – Violazione della normativa sul riconoscimento del punteggio doppio per servizio prestato presso scuola di montagna.
Tribunale di Foggia – Ordinanza del 15 settembre 2016
Il M.I.U.R., nella domanda di mobilità presentata da una docente, ha illegittimamente non computato il punteggio maturato per aver prestato servizio presso scuola di montagna.
Il Tribunale di Foggia ha riscontrato un’effettiva violazione della normativa regolativa della fattispecie. In particolare, il punto B3 lett. h della tabella allegata alla L. 143/2004.
Stante la chiarezza del disposto normativo, l’espansione e la concreta esercitabilità del diritto non è sottoposta a presupposti e condizioni, essendo sufficiente lo svolgimento del servizio presso i comuni aventi le caratteristiche di cui alla citata norma. Alla questione del servizio c.d. pluriclasse, introdotta dal MIUR, la legge non vi fa riferimento; non può il Ministero introdurre soglie di tutela dei diritti inferiori a quelle previste dalla legge. Il MIUR non avendo valutato il doppio punteggio ha illegittimamente assegnato alla ricorrente un punteggio inferiore nella domanda di mobilità, allorquando con il doppio punteggio ha facoltà di ottenere una sede a lei vicina.
Per tali motivi il computo del punteggio ai fini della domanda di mobilità è illegittimo e l’amministrazione dovrà rettificare la graduatoria relativa alla mobilità, in virtù del riconoscimento alla ricorrente dei tre punti aggiuntivi per il servizio prestato in Comune montano.