Reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato – diritto alla conversione ed al risarcimento danni – non sussiste.
1) I contratti di lavoro subordinato a termine sono disciplinati, sul piano del diritto interno, esclusivamente dalla normativa in materia di assunzione del personale scolastico della scuola statale prevista dalla L. n. 124/1999, dal T.U. n. 297/94 (artt. 399, 520-522), dal d.lgs. n. 29/93, come modificato dal d.lgs. n. 80/98 (ora T.U. n. 165/2001), dalla legge n. 296/2006 nonché dalle ulteriori fonti integrative costituite dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai regolamenti ministeriali per le supplenze, mentre non trova applicazione il D.Lgs. n. 368/2001, attuativo della Direttiva Comunitaria 1999/70/CE del 28,6.1999 e dell’allegato accordo quadro del 18.3.1999.
2) L’art. 2, comma 1 bis, D.Lgs 368/01 non contrasta con le finalità e le statuizioni contenute nella normativa comunitaria; conseguentemente, la reiterazione dei contratti a termine, avvenuta in conformità a tale disciplina, non integra i presupposti dell’abuso per i seguenti motivi.
In primo luogo, va osservato che il mantenimento del sistema di reclutamento del personale previsto dall’art. 4 L. n. 124/99 anche in epoca successiva all’emanazione della direttiva comunitaria risulta conforme al punto 10 della stessa, secondo cui ciascuno Stato membro, nel dare attuazione a quest’ultima normativa, deve tenere conto “delle circostanze relative a particolari settori ed occupazioni” e si giustifica in virtù delle peculiarità del settore del reclutamento del personale scolastico in Italia.
Conseguentemente, questo giudice ritiene conforme alle finalità e allo spirito della direttiva comunitaria la scelta del legislatore nazionale di sottrarre la normativa in materia di conferimento degli incarichi di supplenza temporanea ed annuale alle previsioni di cui all’art. 36 d.lgs. n. 165/2001 e del d.lgs. 368/2001 nonché ai successivi meccanismi di stabilizzazione dei contratti previsti dalle leggi finanziarie degli anni 2006, 2007 e 2008.
In secondo luogo, anche a volere considerare i contratti previsti dalla L. n. 124/99 quali rapporti di lavoro a tempo determinato in senso tecnico, questo giudice esclude, anche avuto riguardo ai principi generali affermati in materia di contratti a tempo determinato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 214/2009, che la disciplina contenuta in tale legge violi la clausola n. 5 della direttiva e dell’allegato accordo quadro, atteso che, nella fattispecie in esame, al pari di quanto riscontrato dalla Corte Costituzionale per il settore postale, il legislatore ha espressamente indicato le ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei contralti a termine mediante un’apposita previsione normativa qualificabile come “tipizzazione legislativa dì un’ipotesi di valida apposizione del termine” effettuata in base ad una valutazione – operata ex ante una volta per tutte in via generale ed astratta – delle esigenze specifiche di tale settore.
Infine il giudice ritiene che, anche ove si ritenesse applicabile ai contratti a termine in esame l’art. 36 L. n. 165/2001 e il d.lgs. 368/2001, che richiedono la sussistenza di esigenze temporanee ed eccezionali al fine di giustificare il ricorso al lavoro flessibile nel settore del pubblico impiego, i due contratti a termine stipulati dalla ricorrente, avuto riguardo allo specifico contenuto degli stessi e alla loro scadenza al 30 giugno o alla cessazione delle attività didattiche, non possano ritenersi illegittimi, in quanto volti a giustificare esigenze di carattere temporaneo non legate alla copertura di posti vacanti in organico, presso istituti scolastici e per un numero di ore di anno in anno differenti.