Sul requisito dei 180 giorni di supplenza presso lo stesso istituto scolastico ai fini dell’inserimento negli elenchi prioritari.
La previsione del D.M. n. 68/2010, che – confermando il precedente D.M. n. 100/2009 – ha previsto, per il personale destinatario dell’inserimento nelle graduatorie, l’aver conseguito una supplenza di almeno 180 giorni in un’unica istituzione scolastica, “anche tramite proroghe o conferme contrattuali” (cfr. art. 1, comma 2), deve essere correttamente interpretata nel senso di ritenere l’espressione “una supplenza” utilizzata, non riferibile esclusivamente all’ipotesi di un unico contratto proprio perché realizzabile – in virtù di espressa previsione normativa – anche attraverso l’istituto della conferma, che altro non è che un nuovo contratto.
(Provvedimento inviato dall’Avv. Giuseppe Policaro)