Al Coordinatore provinciale di educazione fisica spetta per le ore eccedenti il compenso di cui all’art. 87 del CCNL, da corrispondersi anche durante il periodo delle ferie.
L’art. 40 D.Lgs. 165/2001 disciplina i diversi livelli di contrattazione nazionale, prevedendo la contrattazione collettiva nazionale e la contrattazione collettiva integrativa . I contratti ricompresi nella prima tipologia sono sottoscritti tra l’ARAN e le Confederazioni rappresentative (v. in particolare art. 40 2° comma) mentre i contratti collettivi integrativi sono stipulati direttamente dalle Pubbliche Amministrazioni . Questo livello di contrattazione “si volge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali (art. 40, comma 3 bis) ; “Le pubbliche Amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annua o pluriennale di ciascuna amministrazione . Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile” .
Il ricorrente ha dedotto che la contrattazione nazionale non ha in alcun modo delegato la contrattazione integrativa con riferimento alla disciplina relativa alla determinazione del compenso di cui all’art. 87 CCNL e, rispetto a questa affermazione, il Ministero convenuto non ha prodotto documentazione idonea a comprovare l’esistenza di una siffatta delega alla contrattazione integrativa . (…)
Deve pertanto ritenersi che non sia stata provata l’esistenza di una delega da parte della contrattazione collettiva di comparto alla contrattazione integrativa, di talché l’accordo e l’intesa citati non potevano statuire in questa materia, tantomeno in modo difforme e peggiorativo rispetto a quanto è previsto nel CCNL”.
Alla luce dell’art. 40 cit. il compenso ex art. 87 CCNL deve considerarsi spettante al ricorrente .
Non può invece ritenersi (diversamente da quanto sostenuto in via principale dal ricorrente) che spettino entrambi i compensi (quello ex art. 87 CCNL e quello previsto dagli accordi tra MIUR e OO.SS.) poiché emerge chiaramente dalla lettura degli accordi prodotti da parte ricorrente come docc. 11 e 12) che le previsioni di detti accordi fossero attuative ( e quindi non aggiuntive) rispetto a quanto disposto dall’art. 87 CCNL .
Il compenso per le ore eccedenti compone la “retribuzione normale” del personale docente sicché esso deve essere corrisposto al ricorrente anche durante il periodo delle ferie .