In materia di ricostruzione della carriera, spetta al lavoratore della scuola, che sia transitato nei ruoli del personale docente o ATA, l’integrale riconoscimento dell’anzianità di servizio prestata in regime di precariato.
Il Tribunale del Lavoro di Trani, ancora una volta, conferma il proprio orientamento e riconosce, al lavoratore del comparto scuola, il diritto a vedersi riconosciuto per intero, e senza decurtazione alcuna, l’intero servizio di preruolo, svolto cioè in regime di precariato.
La nota e annosa vicenda, nella fattispecie, involge una docente in servizio presso l’Amministrazione scolastica sin dal 2006 e transitata nei ruoli della scuola solo nel 2017, dopo una lunga sequenza di contratti a tempo determinato.
Il Giudice, letti gli atti introduttivi del giudizio, ha pronunciato in prima udienza sentenza di accoglimento totale in applicazione della normativa comunitaria (direttiva 1999/70/CE e clausola 4 accordo quadro sul lavoro), e sulla scorta di precedenti pronunce della Corte di Giustizia Europea (cause C-307/05; C-444/09; C-456/09).
Al ricorrente spetta dunque il riconoscimento integrale, tanto ai fini giuridici quanto economici, del servizio prestato “sin dalla data di inizio del rapporto di lavoro“, con conseguente corresponsione delle differenze retributive maturate in virtù del nuovo e legittimo inquadramento.