Reiterazione di contratti a tempo determinato: condizioni per l’attribuzione degli aumenti periodici biennali al personale non di ruolo ed insussistenza del diritto al risarcimento del danno.
L’art. 53 L. 312/80 – laddove prevede l’attribuzione al personale non di ruolo docente, educativo e non docente, di aumenti periodici per ogni biennio di servizio prestato in ragione del 2,50% sulla base dello stipendio iniziale – risulta esplicitamente richiamato (con conseguente vigenza applicativa) sia dall’art. 142 ccnl 2002-05 del Comparto Scuola, sia dall’art. 146 del successivo ccnl 2006-09.
Tale norma è da ritenersi applicabile solo alle supplenze annuali ex art. 4, co. 1, L. 124/99, ossia a quelle (analogamente alla situazione dei “vecchi” professori incaricati) a copertura dei posti vacanti e con durata pari all’intero a.s. fino al 31 agosto, solo per ogni biennio di servizio, nonché, deve ritenersi, ogni due anni tra loro consecutivi.
Non appare meritevole di accoglimento la domanda al risarcimento del danno per abusivo ricorso a contratti a termine da parte dell’amministrazione scolastica, ove solo si consideri come la disciplina ex art. 4 L. 124/99 sul conferimento di incarichi di supplenza sia da ritenersi speciale rispetto alla disciplina sui contratti a termine di cui agli artt. 4 e 5 d.lgs. 368/01; in effetti, la normativa sulle supplenze assume natura separata e speciale, nell’ambito dei rapporti di lavoro a tempo determinato, in ragione della necessità di garantire, attraverso la continuità didattica, il diritto costituzionale (di ritenersi prevalente) all’educazione, all’istruzione e allo studio di cui agli artt. 33 e 34 Cost.
Inoltre è difficilmente configurabile la responsabilità ex art. 36, co. 5, d.lgs. 165/01 a carico di un’amministrazione che, di fatto, si è limitata ad applicare la vigente normativa sugli incarichi di supplenza, la quale – in carenza, peraltro, di specifiche previsioni di legge – non risulta di per sé abrogata dal d.lgs. 368/01, né con questo incompatibile.