Tribunale di Torino – Sentenza n. 1565 del 12 luglio 2011

Reiterazione contratti a tempo determinato: la specialità del sistema di reclutamento del personale della scuola esclude la conversione del contratto ed il risarcimento del danno.

 

Il sistema di reclutamento del personale della scuola è sottratto alla disciplina generale del contratto di lavoro per la sua intrinseca specialità: gli incarichi a tempo determinato nella scuola si configurano come un progressivo sistema di reclutamento che dovrebbe fisiologicamente concludersi con l’assunzione in ruolo e la conseguente ricostruzione di carriera.

Dall’affermata specialità della disciplina dei contratti a termine nella scuola discende la conseguenza che la questione non può essere posta nei termini prospettati dalla ricorrente, ed in particolare della compatibilità dell’assenza dell’obbligo di conversione del contratto con il diritto comunitario ed in ogni caso della attenta valutazione dell’esistenza di una idonea misura risarcitoria, poiché manca il presupposto per il sorgere del diritto al risarcimento dei danni necessariamente consistente nell’abuso della successione dei contratti essendo di contro la stipulazione dei contratti avvenuta nel pieno rispetto delle norme speciali.

Anche la domanda di accertamento del diritto agli aumenti retributivi riconosciuti agli insegnanti di religione pari al 2,50% della retribuzione percepita ogni due anni di lavoro alle dipendenze dell’amministrazione non è fondata, dal momento che tali aumenti periodici per espressa previsione legislativa non erano applicabili ai supplenti, ma soltanto ai docenti con incarico a tempo indeterminato ex lege 282/69.

 

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