Il Tribunale di Torino, conferma ancora una volta il diritto alla immissione in ruolo, a far data dal 01 settembre 2009, per una docente pettine che si era vista collocare negli anni scolastici 2009/2010 nelle oramai famose code in graduatoria.
Il Giudice a seguito della difesa del Miur, ha rilevato come il ministero convenuto, preso atto del principio di diritto affermato dalle pronunce del giudice amministrativo e dalla Corte costituzionale e proprio allo scopo di scongiurare le alterne vicende della graduatoria che paventa nelle sue difese, avrebbe potuto riformulare la graduatoria in autotutela inserendo a pettine tutti coloro che erano stati collocati in coda e non soltanto coloro che avevano chiesto ed ottenuto l’ordinanza cautelare.
All’udienza del 26 febbraio 2013 compaiono l’avv. Rinaldi e la dott.ssa Parafioriti i quali discutono la causa quindi il giudice, all’esito della camera di consiglio, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell’art. 429 c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Torino, sezione lavoro
considerato che:
la ricorrente si è rivolta all’autorità giudiziaria nel 2009 facendo valere il diritto all’inserimento cd. a pettine nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Torino che la stessa aveva inutilmente richiesto in occasione del loro aggiornamento per il biennio 2009-2011 a seguito della domanda di trasferimento dalla graduatoria provinciale di Cuneo;
in esecuzione dell’ordinanza cautelare del TAR Lazio n. 5144 del 6 novembre 2009, intervenuta nell’ambito di un lungo e complesso iter giudiziario, la ricorrente è stata finalmente inserita a pettine in tali graduatorie in data 6 luglio 2011 ed è stata quindi immessa in ruolo nella provincia di Torino con decorrenza dall’1 settembre 2011 in base alle graduatorie 2011-2014 il cui aggiornamento è spontaneamente avvenuto nel rispetto del criterio del punteggio proprio dell’inserimento a pettine;
per effetto di tale ultimo evento, oggetto della presente decisione è soltanto la decorrenza giuridica ed economica di tale immissione in ruolo che parte ricorrente rivendica sin dall’1 settembre 2009 sulla scorta della posizione a cui la stessa aveva diritto nelle graduatorie 2009 – 2011 per effetto dell’inserimento a pettine; .
la domanda appare fondata;
l’accoglimento della stessa dipende dalla verificarsi di due presupposti: che la ricorrente avesse effettivamente diritto all’inserimento a pettine anziché in coda e che, per effetto di detto inserimento, la medesima risulti collocata in graduatoria in posizione tale da aver diritto all’immissione in ruolo già alla data del 1 settembre 2009;
in merito al primo di tali presupposti appare dirimente quanto stabilito dalla Corte Costituzionale nella sentenza numero 41 del 2011 con cui ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1 comma 4 ter del decreto-legge 134 del 2009 laddove stabiliva che i docenti, che in sede di aggiornamento per il biennio 2009-2011 delle graduatorie ad esaurimento chiedessero il trasferimento in una diversa provincia rispetto a quella in cui risultavano iscritti, fossero collocati in coda e cioè senza riconoscimento del punteggio e della posizione occupata nella graduatoria della provincia di originaria iscrizione;
nell’ eliminare la previsione di legge in questione, la Corte ha infatti riaffermato in relazione ai trasferimenti da una graduatoria all’altra la “regola secondo la quale i suddetti mutamenti di graduatoria devono avvenire nel rispetto del principio del merito e, quindi, con il riconoscimento del punteggio e della posizione attribuiti al singolo docente nella graduatoria di provenienza” sulla scorta della quale il TAR Lazio con la sentenza n. 10809/2008 ( poi confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2486/2011) aveva annullato il decreto del direttore generale del Ministero dell’istruzione del 19 marzo 2007 che per primo aveva disposto il collocamento in coda di coloro che si trasferissero da altre graduatorie provinciali;
va peraltro osservato come il Ministero convenuto ha in realtà già provveduto, pur se tardivamente, all’inserimento della ricorrente a pettine nella graduatoria per cui è causa mantenendolo anche dopo il decorso di 30 giorni dalla pronuncia di difetto di giurisdizione da parte del TAR Lazio del 24 gennaio 2012 che ha fatto venir meno l’efficacia dell’ordinanza cautelare in attuazione della quale l’inserimento è avvenuto e che ha spontaneamente utilizzato detto principio nell’aggiornamento successivo della graduatoria;
quanto al secondo presupposto, la ricorrente afferma in ricorso che, essendo titolare di 106 punti, ove fosse stata inserita a pettine nella graduatoria d’esaurimento della provincia di Torino in occasione dell’aggiornamento 2009 – 2011, sarebbe venuta a trovarsi in posizione migliore rispetto all’ultimo docente che ha ottenuto l’immissione in ruolo all’1 settembre 2009 ([omissis], titolare di soli 98 punti) e sarebbe dunque stata immessa in ruolo già in tale momento;
tale circostanza non è stata in alcun modo contestata dal Ministero convenuto e risulta anzi confermata dai dati contenuti nell’allegato 3 prodotto dal medesimo;
l’unica difesa del Ministero è incentrata sugli effetti che avrebbe sulla graduatoria l’inserimento a pettine di tutti i 565 iscritti che in occasione dell’aggiornamento della stessa vennero inseriti in coda come la ricorrente e sulla considerazione che, essendo stata affermata la giurisdizione del giudice ordinario davanti al quale non opera il termine di impugnazione di 60 giorni previsto in relazione alla giurisdizione amministrativa, costoro potrebbero ancora far valere il loro diritto;
l’argomento non appare idoneo a condurre al rigetto della domanda attorea;
la presente decisione, infatti, non può che essere presa in relazione alla attuale situazione della graduatoria ad esaurimento in questione – quale risulta dai soli inserimenti a pettine posti in essere dal Ministero in esecuzione dei provvedimenti commissariali intervenuti nell’ambito del procedimento di ottemperanza alla già citata ordinanza cautelare del TAR Lazio – non potendosi certo tener conto di modifiche future e del tutto eventuali della stessa che potrebbero o meno avvenire in futuro;
il ministero convenuto, preso atto del principio di diritto affermato dalle citate pronunce del giudice amministrativo e dalla Corte costituzionale e proprio allo scopo di scongiurare le alterne vicende della graduatoria che oggi paventa, ben avrebbe potuto riformulare la graduatoria in autotutela inserendo a pettine tutti coloro che erano stati collocati in coda e non soltanto coloro che avevano chiesto ed ottenuto l’ordinanza cautelare;
ove l’avesse fatto, gli effetti dell’inserimento a pettine della ricorrente risentirebbero anche di tutti tali inserimenti; in mancanza di un tale adeguamento, detti effetti vanno invece valutati soltanto alla luce della graduatoria che risulta dagli inserimenti effettivamente compiuti;
orbene, la ricorrente ha prodotto sub E stralcio della graduatoria in questione nella situazione successiva a detti inserimenti, da cui risulta che la stessa è venuta a trovarsi al quarantunesimo posto della stessa;
essendo pacifico che le immissioni in ruolo all’1 settembre 2009 furono 42, ciò conduce a ritenere che la ricorrente, ove inserita a pettine già allora, sarebbe stata anch’essa immessa in ruolo in tale momento;
a fronte di ciò il Ministero convenuto nulla ha eccepito che consenta di ritenere che, nonostante ciò, alla ricorrente non sarebbe comunque spettata alcuna delle 42 immissioni in ruolo disposte l’1 settembre 2009, né sono presenti in atti elementi concreti in base ai quali giungere ad una tale conclusione;
la decisione sulle spese segue la soccombenza del Ministero in relazione alla domanda di merito, ma la soccombenza della ricorrente in relazione la domanda cautelare giustifica la compensazione delle stesse per un terzo;
P.Q.M.
visto l’art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando,
dichiara il diritto della ricorrente [omissis] al riconoscimento della decorrenza giuridica ed economica sin dal 1 settembre 2009 per la sua immissione in ruolo avvenuta in data 1 settembre 2011;
condanna il Ministero convenuto alla rifusione in favore della ricorrente di € 1.600 oltre accessori pari a due terzi delle spese di lite, compensato il restante terzo.
IL GIUDICE
dott.ssa Daniela Paliaga