Tribunale di Torino – Sentenza del 19 luglio 2012

Inserimento a pettine e conseguente diritto all’assunzione a tempo indeterminato.

 

I ricorrenti avevano diritto ad essere collocati nelle graduatorie del biennio 2009/2011 nella posizione spettante in base al punteggio acquisito nella provincia di originaria appartenenza e dovevano pertanto dimostrare che, ove il MIUR avesse correttamente attribuito il punteggio già conseguito, essi si sarebbero collocati in quella graduatoria in posizione utile.

Il diritto dei ricorrenti va necessariamente valutato in relazione al momento in cui essi avevano diritto all’inserimento nella graduatoria (1° settembre 2009) e con specifico riferimento a quella graduatoria così com’è stata redatta daI MIUR in quanto atto lesivo del loro diritto senza che possa assumere alcun rilievo sulla singola posizione soggettiva l’eventuale slittamento in graduatoria che conseguirebbe all’inserimento di altri pretendenti.

Peraltro, come condivisibilmente rilevato dal Tribunale di Milano nella sentenza n. 2276/2012 le censure avanzate dal MIUR sono irrilevante in quanto le deduzioni in ordine al possibile slittamento dei ricorrenti in una posizione di graduatoria inutile per la conclusione del contratto a tempo indeterminato sono generiche ed esplorative in quanto prive di riferimento alle generalità ed agli eventuali maggiori punteggi di altri docenti.

Contrariamente a quanto affermato dal MIUR i ricorrenti hanno quindi pienamente assolto l’onere probatorio su di essi incombente.

La domanda deve pertanto essere accolta.

(Provvedimento inviato dall’Avv. Giovanni Rinaldi – Legale Piemonte ANIEF)

 

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