Il Tribunale condanna il Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca a risarcire a ciascun ricorrente il danno per l’illegittimo ricorso al contratto a termine nella misura di 15 mensilità della retribuzione globale di fatto spettanti ai medesimi in relazione all’ultimo rapporto di lavoro a termine dedotto in ricorso, oltre interessi legali e l’eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l’eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria dalla presente sentenza al saldo;
dichiara il diritto dei ricorrenti alla progressione professionale, in conseguenza della stipulazione dei contratti di lavoro a tempo determinato, e per l’effetto condanna il Ministero convenuto, in persona del Ministro pro-tempore, a corrispondere le differenze retributive maturate in ragione della relativa anzianità di servizio, oltre interessi legali e l’eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l’eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole differenze mensili al saldo.
(Provvedimento inviato dall’Avv. Giovanni Rinaldi – Legale Piemonte ANIEF)