Tribunale di Torino – Sentenza del 08 febbraio 2012

Abusivo utilizzo dello strumento del contratto a tempo determinato: MIUR condannato al pagamento degli scatti biennali ed al ristoro del danno pari ad una mensilità per ciascun anno di servizio prestato oltre il triennio.

 

Nel settore della scuola e con riferimento alle supplenze annuali, la previsione emergente dagli artt. 4 e 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, letti in correlazione con la clausola n. 5 dell’Accordo Quadro, recepito dalla direttiva comunitaria n. 1999/70/CE, pacificamente applicabile anche al settore pubblico, va intesa nel seguente senso:

il superamento della durata triennale dei contratti annuali costituisce utilizzo abusivo, da parte dell’Amministrazione, dello strumento del contratto a tempo determinato,

la legge italiana (competente, secondo il punto 183 della cit. sentenza Angelidaki della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, a definire se e quando la condotta abusiva comporti la trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeter-minato), esclude tale soluzione con riferimento ai contratti stipulati dalle Amministrazioni Pubbliche e, segnatamente, dalle istituzioni scolastiche,

nel caso in cui si accerti l’utilizzo abusivo, da parte dell’Amministrazione, dello strumento del contratto a tempo determinato, il giudice dovrà fare uso dello strumento previsto dalla normativa italiana con l’art. 36, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, quello del risarcimento del danno.

Il Tribunale reputa equo determinare il ristoro del danno spettante a parte ricorrente in una mensilità per ciascun anno di servizio prestato oltre il triennio di massima assunzione a termine e di massima durata complessiva dei contratti e cioè, complessivamente, nell’importo indicato in dispositivo, ottenuto utilizzando nel calcolo la retribuzione mensile indicata da parte ricorrente e rimasta incontestata, pari ad € 1.786,44 lordi.

La misura risarcitoria di una mensilità per ogni anno eccedente il triennio di legge deve ritenersi proporzionata al caso qui in esame, come previsto dalla Corte di Giustizia, essendo esso contrassegnato da fattuale (ancorché relativa) stabilità del rapporto di lavoro, derivante dall’inserimento di parte ricorrente nella graduatoria permanente, in posizione tale da con-sentire la stipula dei contratti a termine annuali, senza interruzione, fino al 2011 e oltre.

Questo stato di cose rende nel contempo del tutto ingiustificata e cioè sproporzionata ed eccessiva la liquidazione effettuata da alcuni Tribunali, talora attestata su 15-20 mensilità di retribuzione, la quale non tiene minimamente conto che non siamo qui in presenza di vicende caratterizzata dalla perdita definitiva del posto di lavoro.

(Provvedimento inviato dall’Avv. Giovanni Rinaldi – Legale Piemonte ANIEF)

 

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