Tribunale di Torino – Sentenza del 01 marzo 2012

L’art. 53 l. 312/80 – laddove prevede l’attribuzione al personale non di ruolo docente, educativo e non docente, di aumenti periodici per ogni biennio di servizio prestato, a partire dal 1°/06/1977, in ragione del 2,50% sulla base dello stipendio iniziale – risulta esplicitamente richiamato (con conseguente vigenza applicativa) dall’art. 146 del ccnl 2006-09 Comparto Scuola (rubricato «Normativa vigente e disapplicazioni»), sicché essa norma deve ritenersi applicabile al trattamento economico di tutto il personale docente non di ruolo, compresi, ovviamente, gli insegnanti con contratto a termine.

Quanto alla previsione dell’aumento periodico ex art. 53, co. 3, l. 812/80 (ove si dispone che l’aumento periodico del 2,50% è riconosciuto agli insegnanti non di ruolo «escluse in ogni caso le supplenze»), questa, a seguito della soppressione del ruolo degli insegnanti incaricati, deve intendersi attualmente riferita a quei docenti non di ruolo che, tuttavia, svolgono supplenze annuali in tutto e per tutto analoghe e sovrapponibili ai “vecchi” incarichi ex lege 160/55.

Si prende inoltre atto del disposto ex art. 489 d.lgs. 297/94, come interpretato dall’art. 11, co. 14, l. 124/99, per cui «il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale», con conseguente irrilevanza della distinzione, almeno a questi fini, tra supplenza annuale e supplenza fino alla cessazione dell’attività didattica.

(Provvedimento inviato dall’Avv. Giovanni Rinaldi – Legale Piemonte ANIEF)

 

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